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Decreto “Cura Italia”, le misure fiscali

Finalmente è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il  maxi-decreto Cura Italia.

Imprese, professionisti e autonomi in genere hanno vissuto gli ultimi giorni attaccati ad un filo di speranza con riferimento, soprattutto, alla tanto agognata proroga dei versamenti fiscali e previdenziali con scadenza 16/03/2020.

E’ in ogni caso comprensibile immaginare l’enorme complessità di un provvedimento che può ritenersi la prima vera misura di valenza politico-economica da quando è iniziata l’emergenza COVID-19.

Oggi, 18 marzo, parleremo di tutti gli aspetti fiscali insieme al nostro Commercialista Antonio Piro. Sarà l’occasione per porre al nostro esperto qualsiasi domanda attinente la materia fiscale. Appuntamento alle ore 15.00 (clicca qui per i dettagli sull’evento) nella pagina facebook “Avv. Francesco Leone”  e nel gruppo “Coronavirus – I diritti dei cittadini“.

Come in En attendant Godot di Samuel Beckett, si è dunque consumato il dramma dell’attesa anche per gli operatori economici Italiani, i quali si aspettavano un provvedimento non solo importante ma anche tempestivo, idoneo a consentire in primo luogo l’assunzione di scelte strategiche circa l’organizzazione delle proprie finanze in vista dell’importante scadenza del 16 marzo (termine ultimo per il versamenti dell’iva annuale) ma anche con riguardo alla razionalizzazione della propria struttura dei costi.

Chiaramente la situazione di incertezza dovuta alla mancata pubblicazione ha probabilmente consentito allo Stato di incassare il possibile da parte di quegli operatori economici che non hanno voluto attendere o rischiare di incappare in sanzioni ed ulteriori penalizzazioni, perché se è vero che il decreto ufficiale era stato anticipato da un comunicato stampa del MEF il 13 marzo 2020 alle 18.40, è anche vero che i contribuenti non potevano capire quali regole fossero poi state effettivamente varate e verso quali specifici destinatari.

Decreto Cura Italia, le somme stanziate

Volendoci concentrare sul dettaglio delle misure introdotte dal decreto in commento, diciamo subito che le direttrici del provvedimento sono 5, per un intervento complessivo di circa 25 mld:

1) 3 miliardi e mezzo di euro per il sistema sanitario nazionale, la protezione civile e gli enti impegnati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus;

2) 10 miliardi di euro a salvaguardia del lavoro e dell’occupazione, anche rispetto alle esigenze delle famiglie con figli piccoli;

3) liquidità nel sistema di credito per 340 miliardi;

4) sospensione tributi e contributi previdenziali

5) sostegno aggiuntivo ai vari settori dell’economia.

Gli adempimenti fiscali per imprese, professionisti e lavoratori autonomi

Ponendo il focus sulle misure più strettamente legate alla vita di imprese, professionisti ed autonomi, come già detto, il primo nodo da sciogliere nella partita tra governo e contribuenti è quello dei versamenti in scadenza ieri 16 marzo.

Rimane confermata dal DL la notizia che il 16 marzo 2020 non dovrà essere effettuato nessun pagamento fiscale o contributivo in scadenza.

Sono sospesi anche tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo e il 31maggio 2020, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva. Le sole comunicazioni da inviare entro fine marzo saranno quelle legate alla dichiarazione precompilata da parte dei soggetti che devono comunicare i dati degli oneri detraibili.

I versamenti ripartiranno con scadenze diverse in base all’introduzione di uno spartiacque che separa i contribuenti sulla base del livello di fatturato.

Spostati solo a venerdì 20 marzo i pagamenti per i contribuenti con fatturato superiore ai 2 milioni di euro, mentre potranno respirare di più le realtà più piccole ovvero quei contribuenti con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro (art. 62 comma 2) che potranno pagare l’Iva annuale, quella mensile, le ritenute, le addizionali Irpef, i contributi previdenziali e quelli Inail in unica soluzione il 31 maggio o in 5 rate mensili di pari importo. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, i versamenti sono in ogni caso rinviati al 31 maggio, ovvero non si applica la soglia dei 2 milioni dei ricavi.

Altra misura a sostegno della liquidità di professionisti e soggetti in genere che percepiscono compensi aventi ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente soggetti, è costituita appunto dalla previsione secondo la quale i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Niente vincoli di fatturato invece per la filiera del turismo ma anche per gli operatori economici nei settori sport, palestre incluse, arte e cultura, trasporto, ristorazione, educazione, ed anche terme e fiere.

Per questi settori la sospensione riguarda le ritenute alla fonte, i versamenti di marzo dell’Iva, i contributi previdenziali e quelli Inail. Anche in questo caso si tornerà alla cassa il 31 maggio con un unico pagamento, dilazionando l’esborso in cinque rate. Un mese in più fino al 30 giugno, invece, viene concesso per i pagamenti delle ritenute e dei contributi dovuti dalle società sportive dilettantistiche e professionistiche.

Sospesi anche i prelievi del gioco a partire dal Preu dovuto su slot e Vit.

Atra importante misura, tra le più a attese, riguarda il blocco di tutti i termini dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 riguardanti cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. Per questi tipi di versamento viene prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine dei periodo di sospensione, ovvero il 30 giugno 2020.

Sospesi anche i termini delle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ma occorre fare attenzione perché la sospensione di tali termini riguarda esclusivamente le scadenze che incombono in capo agli atti che dovranno essere posti in essere degli uffici degli enti impositori.

Tra le righe del DL si trova spazio poi per una prevista menzione sul sito del Mef per quegli operatori che avranno rinunciato alla sospensione dei pagamenti di tasse e contributi. Un piccolo premio, un biscottino di poco gusto, che suona come una promessa di amicizia agli amici del fisco per sostenere l’emergenza.

Viene introdotta anche la “Deduzione Coronavirus”, ossia lo sconto fiscale sul reddito d’impresa per quelle aziende e quei contribuenti che potranno portare in deduzione tutte le spese e le donazioni sostenute per contribuire all’emergenza.

Sono previsti sospensioni, inoltre anche per i finanziamenti alle piccole e medie imprese, una misura tanto attesa e rivolta alle imprese che hanno subito comprovate riduzioni di liquidità. Ma vediamo le misure nello specificio:

Adesso andiamo nel dettaglio delle singole misure fiscali

Sospensione dei versamenti fiscali

Confermato lo STOP per tutti i contribuenti sotto la soglia dei 2 milioni di ricavi a tasse e contributi. In altre parole è confermata la sospensione di tutti i versamenti contributivi in scadenza oggi 16 marzo per tutti i contribuenti, ma solo di 4 giorni per i contribuenti con fatturato superiore ai 2 Milioni per il quale l’appuntamento è rinviato a venerdì 20 marzo.

Per le imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi, invece l’appuntamento alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate. Il decreto sposta al 30 giugno anche tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020, come nel caso della trasmissione della dichiarazione IVA 2020.

Rimane l’obbligo di comunicare al fisco entro il 31 marzo i dati utili alla predisposizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria del 730 precompilato, ad esempio le CU e gli oneri detraibili come le spese mediche.

Turismo e sport, niente ritenute e contributi

Il Decreto Cura Italia amplia la platea dei settori coinvolti dalla sospensione “più ampia” al 31 maggio, includendo oltre al turismo, sport, palestre incluse, l’arte e la cultura, con teatri e cinema, il trasporto, la ristorazione, l’educazione e l’assistenza,.

Per questi comparti la ripresa dei versamenti dell’Iva di marzo, le ritenute alla fonte, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi Inail avrà luogo, senza applicazione di sanzioni e interessi e potrà essere effettuata, oltre che in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, anche rateizzando il pagamento in cinque rate mensili di pari importo. Sospensione più lunga per le società sportive dilettantistiche e professionistiche che potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento in unica soluzione o in cinque rate delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Bloccati gli atti del Fisco e della riscossione

Vengono SOSPESI tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

Per tali versamenti sarà possibile rimandare il pagamento in un’unica soluzione al 30 di giugno, ovvero entro il mese successivo al termine del “periodo di sospensione”. Il decreto, inoltre, sospende anche tutti i termini per le istanze di interpello e di consulenza fiscale, nonché i termini delle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ma, attenzione, solo da parte degli uffici degli enti

impositori. Rinviate anche le tasse sul gioco in scadenza entro il 30 aprile, i cui termini di versamento sono prorogati al 29 maggio 2020.

 Clausola taglia sprechi per blindare i fondi

Un’apposita clausola è stata introdotta per provvedere alla “blindatura” delle risorse stanziate dal decreto con una sorta di clausola “taglia-sprechi“.

In altre parole viene introdotto un meccanismo per evitare che fondi preziosi rimangano fermi inutilmente in cassa basato su un’attività di monitoraggio mensile della massa di spesa destinata a ogni misura del provvedimento.

Sulla base dell’esito di queste verifiche, il Mef, proprio con l’obiettivo di «ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili», potrà rimodulare i fondi riassegnandoli al altre destinazioni sempre nell’ambito dei settori di intervento già previsti dal decreto. In altri termini, fatti salvi i saldi indicati nella versione finale del decreto che non potranno più subire mutazioni, sarà possibile rimodulare gli interventi se vi saranno somme non spese nei settori d’intervento originariamente previsti.

Straordinari per i medici e possibilità di requisire Alberghi e strutture sanitarie private

150 milioni sono destinati al pagamento a straordinari di medici e infermieri impegnati in corsia a combattere il coronavirus. Tra le misure per il personale anche la possibilità di trattenere in servizio chi è in procinto di andare in pensione.

Tra gli interventi straordinari la possibilità per il capo della protezione civile di requisire «in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato» oltre ai presidi sanitari e medico-chirurgici, anche «beni mobili di qualsiasi genere», a partire dai preziosi macchinari e le altre dotazioni per le terapie intensive.

Anche le strutture sanitarie private, se necessario, dovranno mettere a disposizione locali e personale sanitario. I prefetti, invece, potranno provvedere alla requisizione in uso di «strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti lavoro

50 milioni per di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi

Partite Iva, stop mutuo prima casa Sospesi i contributi colf

Con il nuovo decreto legge sull’emergenza coronavirus arriva la tanto attesa sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Tale misura, che sarà in vigore per nove mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee e sarà finanziata con 400 milioni.

Gioca, invece, in aiuto delle famiglie il rinvio del pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno essere pagati dopo il 10 giugno. II pagamento sarà al netto di sanzioni e interessi. Questa misura è prevista dall’articolo 36, comma i del testo del decreto.

Ampliamento della Cassa Integrazione Salari in deroga

3,2 miliardi sono destinati a finanziare l’accesso alla cassa integrazione in deroga a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo e della pesca.

Per fronteggiare il fenomeno delle “serrate da coronavirus” subite dalle aziende, l’integrazione salariale è chiamata a coprire la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio.

Sono previste procedure semplificate in deroga ai limiti della normativa vigente. Inoltre il fondo di integrazione salariale sarà rimpinguato: l’assegno ordinario è esteso alle aziende che occupano in media da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo.

Per i periodi di trattamento ordinario sono destinati 1,3 miliardi. Per la cassa integrazione ordinaria si introduce la causale “emergenza-Covid 19che assicura semplificazioni per l’accesso alla misura ed un periodo concesso fino a 9 settimane. Le aziende che hanno già la Cigs possono presentare domanda di trattamento ordinario, entro un limite di spesa di 338 milioni.

Rinvio termini per l’approvazione dei Bilanci, assemblee Smart

Rinviati i termini di approvazione dei bilanci societari. Tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questo significa, di fatto ,un rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei Bilanci al 31/12/2019. Le assemblee dei soci diventano “SMART”. Soci e azionisti potranno infatti intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Le società a responsabilità limitata possono consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Possibilità di ricorrere al rappresentante designato per le società quotate ammesse al sistema multilaterale di negoziazione, le banche popolari e le banche di credito cooperativo.

Tutte le deroghe e le modalità Smart di svolgimento delle assemblee si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio oppure in data successiva se lo stato di emergenza dovesse proseguire.

Stop anche alla Pubblica Amministrazione

Vengono sospesi al 15 aprile i giorni utili per il conteggio dei termini di scadenza di tutti i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio o avviati dopo quella data. Confermate fino al 15 giugno le proroghe ai permessi e alle concessioni di qualsiasi tipo in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile. Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza la validità è prorogata fino al 31 agosto, tranne che per l’espatrio.

Sono previste e promosse tutte le iniziative intraprese dalla PA volte ad incrementare il lavoro a distanza, nonché l’utilizzo massivo di altri istituti contrattuali idonei a fermare in casa i dipendenti quali di ferie, permessi e congedi quando lo smart working è impossibile, fatti salvi contingenti minimi in presenza per i servizi essenziali individuati dai dirigenti.

Per gli enti territoriali arriva la democrazia a distanza, con la possibilità di riunire in videoconferenza giunte e consigli regionali e comunali.

Slitta al 31 maggio il termine per i rendiconti di Comuni, Città e Province.

Indennità e congedi per lavoro autonomo, professionisti e non solo

Per attutire gli effetti negativi dell’emergenza sulle attività di lavoro autonomo, non solo le partite iva attive alla data del 23 febbraio 2020 avranno diritto ad’indennità una tantum di 600 euro anche i titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, va anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Appare in questo momento esclusa la possibilità di accesso all’indennità per tutti quei liberi professionisti iscritti a forme di previdenza privata come avvocati e commercialisti, ma anche medici, architetti, ingegneri ecc…

Indennità di 600 euro una tantum, per il mese di marzo anche per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali ago (artigiani commercianti e agricoli, imprenditori e diretti). Qui lo stanziamento è di 2.160 milioni di eruo.

L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del DL hanno perso il lavoro, agli operai agricoli a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate), agli iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con reddito entro 5omila euro e 30 contributi giornalieri nel 2019.

Il congedo di 15 giorni è esteso ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurato, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla tipologia di lavoro autonomo.

Fondo Garanzia alle pmi e finanziamenti

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano misure di ampio favore delle imprese che tendono ad azzerare gli effetti negativi sulle operazioni creditizie agevolate alle imprese a causa dell’emergenza COVID-19. Le previsione a riguardo costituiscono un corposo disposto normativo di cui di seguito si propongono gli aspetti salienti;

  1. a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
  3. c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  4. d) le soglie per la concessione il microcredito garantito ad imprese ed autonomi passano da 25.000 a 40.000;

L’incremento per un miliardo di euro al Fondo di Garanzia Pini, nel tentativo di sostenere gli investimenti nell’economia reale. Poi, solo per micro e piccole medie imprese, introdotta una clausola per fare salvi i fidi concessi dagli istituti di credito e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020, misura meglio specificata in seguito.

Attivato inoltre un ulteriore meccanismo di garanzia pubblica che vede protagonista  Cassa depositi e prestiti, che dovrà gestire in tal senso 500 Milioni di euro per sostenere l’equilibrio finanziario delle grandi imprese.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 – FINANZIAMENTI IN CORSO

Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure di cui le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Crediti d’imposta per canone di di marzo

Per esercizi di vicinato e negozi in arrivo credito d’imposta del 60% quale aiuto a sostenere il canone di locazione di marzo 2020. Il Credito si concede solo nel caso immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Altri aiuti alle Imprese

Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell’editoria viene rafforzato: per il 2020-2022 si applicherà nella misura unica del 30% di tutti gli investimenti effettuati e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali.

Alla Rai saranno anticipati i 40 milioni per il 2020, che saranno erogati in 45 giorni.

Altri 130 milioni sono previsti per un Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo. Due milioni sono riservati ai tassisti che installano parati e divisorie tra il posto guida e i sedili riservati alla clientela.

Sono rifinanziamento i contratti di sviluppo gestiti da Mise e Invitalia con 400 milioni. Prevista la Cig in deroga per i dipendenti Air Italy fino a 12 mesi e l’accesso al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo che viene incrementato di 200 milioni per il 2020, anche per intervenire in altre gravi crisi aziendali.

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Sarà il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di tale indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto

privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. (avvocati, commercialisti, ingegneri e professioni ordinistiche in genere).

Misure per l’internazionalizzazioni del Paese e finanziamenti alle imprese

Vi è poi anche uno sguardo al post-emergenza Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito ilfondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative volte a potenziare tutti i settori colpiti dall’emergenza COVID-19 ma anche, più in generale, tutti i settori del brand Italia, misure volte a rigenerare l’attrattività agli investimenti ed allo stesso tempo sono previste semplificazioni alle procedere di acquisto di forniture alla PA nonchè finanziamenti agevolati a pioggia, anche a fondo perduto da realizzare in infrastrutture aziendale volte all’internazionalizzazione.

“Sospendere”: la nuova parola d’ordine

In conclusione il Leit-motiv del decreto è “SOSPENDERE”. Vedremo nei prossimi giorni se tali misure verranno reputate soddisfacenti dagli operatori economici in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza. Il Governo ha infatti annunciato l’emanazione di altre misure anche correttive del Decreto Cura Italia. Imprese, professionisti e operatori economici in genere si aspettano chiaramente qualcosa di più, specie chi opera in quei settori in cui i ricavi non sono semplicemente “sospesi” ma sono letteralmente bruciati. Si auspica inoltre un intervento per derogare definitivamente l’applicazione degli Indici di Affidabilità alle dichiarazioni dei redditi relative al 2020, nonché l’introduzione di misure tempestive a sostegno degli investimenti nel post-emergenza rimodulando e convogliando nei settori maggiormente colpiti la programmazione a valere sui Fondi Europei.

A cura di

Antonio Salvatore Piro

Dottore commercialista – Revisore Legale

Per qualunque richiesta o informazione scrivici a [email protected] o compila questo form

18/03/2020

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