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Dichiarazione congiunta, il separato paga anche se la cartella è notificata all’ex

Dichiarazione congiuntaDichiarazione congiunta, il separato paga anche se la cartella è notificata all’ex

Due redditi e una dichiarazione. Tra coniugi si può, almeno se sono di quelli che possono condensare le proprie entrate nel 730. Si chiama “dichiarazione congiunta” ed è un’opzione disponibile per coppie regolarmente sposate (non per i conviventi, dunque), che possono, comunque, anche scegliere di presentare la documentazione separatamente.

Dichiarazione congiunta: gli svantaggi

Il regime della dichiarazione congiunta per i coniugi può comportare conseguenze vantaggiose, indubbiamente. Tuttavia, stando ad una recente pronuncia della Cassazione, gli effetti svantaggiosi possono nascondersi dietro l’angolo. Infatti, se i coniugi decidono di presentare una dichiarazione congiunta, devono accettare il rischio che in caso di sopravvenuta separazione si trovino costretti a pagare le sanzioni relative a una cartella di pagamento notificata esclusivamente all’ex.

Tale principio è stato ribadito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13733 del 6 luglio 2016.

Nella specifico, nella pronuncia si è precisato ancora una volta come la giurisprudenza di legittimità sia ormai concorde nell’affermare che la dichiarazione dei redditi congiunta rappresenta una facoltà che i coniugi non separati possono esercitare in piena libertà.

Se, dunque, si sceglie di optare per la stessa, i soggetti interessati devono accettare tutte le conseguenze che caratterizzano tale peculiare regime, sia quelle proficue che quelle meno positive, a prescindere dai futuri risvolti dell’unione matrimoniale.

Dichiarazione congiunta: la responsabilità solidale dei coniugi

Pertanto, il venir meno della convivenza matrimoniale per separazione personale di moglie e marito, successivamente alla presentazione della dichiarazione congiunta, non va ad inficiare la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta e degli accessori iscritti a ruolo a nome di uno solo di essi a seguito di accertamento.

Dichiarazione congiunta: nessun dubbio di legittimità costituzionale

La Corte ha, inoltre, eliminato qualsiasi tipo di dubbio di legittimità costituzionale, statuendo che la mancata impugnazione da parte di un coniuge dell’avviso di accertamento notificatogli non rende l’obbligazione tributaria definitiva anche nei confronti dell’ex. Ambedue le parti, infatti, hanno la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora che sono diretti nei loro confronti e far valere tutte le possibili ragioni di contestazione della pretesa tributaria.

Articolo a cura del Dott. Ciro Catalano

19/04/2017

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