Concorso Dirigenti scolastici 2017, corsie preferenziali per i ricorrenti

Convertito in legge il Decreto Milleproroghe e approvato dunque l'emendamento che riapre il concorso Dirigenti scolastici 2017. Scopri chi può beneficiarne.

Concorso Dirigenti, l’emendamento approvato

Il testo dell’emendamento approvato al “Decreto milleprorghe″ che riguarda il concorso per Dirigenti scolastici del 2017 è il seguente:

11-bis. La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-quater. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-quater. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-bis fino al suo esaurimento. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-bis. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma 11-bis si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all’entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell’avvio del corso di formazione.
11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Chi potrà partecipare al corso?

In altre parole, ai docenti individuati dall’emendamento è riservata una corsia preferenziale ai fini dell’inserimento in graduatoria e della successiva assunzione, costituita da una selezione da svolgersi nella forma del corso-concorso. A tale corso potranno partecipare al corso i candidati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano:

  • un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta;
  • un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale, superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, poi annullato.

Per chi ha un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta si svolgerà una prova scritta basata su sistemi informatizzati a risposta chiusa. Si considererà superata con un punteggio pari ad almeno 6/10. Per chi, invece, ha un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale, dovranno effettuare una prova orale. Si considererà superata con un punteggio pari ad almeno 6/10.

Le illegittimità

In pratica, solo chi ha un contenzioso in corso può beneficiare dell’emendamento e non chi, per le medesime motivazioni, ha già avuto una sentenza o, ai tempi, non ha proposto ricorso. Nel primo caso, la discriminante è la perdita di tempo dei giudici nel decidere il contenzioso! Chi dunque ha beneficiato di una celerità della giustizia oggi si trova penalizzato, a dispetto di chi è “vittima” di lungaggini burocratiche che oggi si trova ad avere una corsia preferenziale. Nel secondo, invece, si palesa un’evidente disparità di trattamento tra candidati.

Per tali ragioni riteniamo che si possa proporre ricorso e consentire a tutti i candidati di rientrare in corsa ed essere ammessi al corso.

Chi può fare ricorso?

Il nostro staff legale ha già previsto due tipologie di ricorsi per rispondere alle diverse esigenze dei candidati esclusi.

La prima tipologia di azione riguarda chi ha già ottenuto una sentenza di rigetto. In questo caso sarà necessario, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, procedere con una revocazione della sentenza e riaprire il contenzioso, in modo da rientrare nel bacino di utenti con “contenzioso in atto”, così come prevede la legge.

La seconda tipologia riguarda tutti coloro che ai tempi non hanno proposto ricorso, ma che sono stati penalizzati dalle medesime censure. Si tratta di una palese disparità di trattamento rispetto a chi, ai tempi, ha fatto ricorso. In questo caso bisognerà agire non appena sarà pubblicato il decreto attuativo del nuovo corso di 120 ore.

 

Siamo pronti a tutelare i tuoi diritti! Clicca su INIZIA e compila il form per prenotare un appuntamento con il nostro staff legale per sapere se puoi ancora partecipare al corso!



23/03/2023

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