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Punteggio concorso Scuola: violate le direttive del CSPI

Concorso Scuola: la tabella per la valutazione dei titoli

fisco-2015-10-concorso-scuola-bigCon la pubblicazione dei tre bandi per il concorso a cattedra è stato pubblicato il decreto n. 94 del 23.02.2016 (clicca qui) contenente le tabelle di valutazione dei titoli, oggetto di numerose polemiche nei giorni scorsi.

Le bozze che si sono susseguite nel tempo hanno sollevato non pochi dubbi, specialmente in merito al punteggio riconosciuto per ogni singolo anno di servizio.

Nelle prime versioni del testo, infatti, era previsto che ad ogni anno di servizio nel quale si erano effettuati almeno 180 giorni lavorativi, anche non continuativi, ai candidati fosse attribuito un punteggio pari a 0,5. Viceversa, per i docenti che erano in possesso di un titolo speciale di abilitazione (anche senza anzianità di servizio), era stata prevista l’attribuzione di 5 punti.

Sulla questione si è espresso anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che, nel parere del 28 gennaio 2016, ha sottolineato come “l’inserimento del servizio valutabile è un fatto positivo anche se risulta sperequato il punteggio previsto per ogni anno di servizio (0,5 ogni anno) a fronte del punteggio molto più alto riservato per esempio ai titoli di abilitazione (punteggio aggiuntivo di ben 5 punti)” ed ancora che “si propone di portare a punti 1 la valutazione per ogni anno di servizio”.

Nella Tabella A del predetto decreto, si individuano i seguenti criteri di attribuzione dei punteggi.

Il titolo di accesso alla procedura concorsuale è l’abilitazione all’insegnamento per i posti comuni e per il sostegno. Tale titolo viene valutato per un massimo di 10 punti, da assegnare in base al punteggio riportato ed al percorso abilitativo frequentato.

Il punteggio sarà pari alla media aritmetica di quello riconosciuto alle abilitazioni provviste di giudizio numerico, tenuto conto che per queste ultime il punteggio riconosciuto è pari a zero tra 60 e 75 centesimi. Se il punteggio conseguito in sede di abilitazione è superiore a 75, si dovrà eseguire il seguente calcolo: al punteggio conseguito dovrà sottrarsi 75, e dividere il risultato per 5, ovvero per il punteggio massimo attribuibile.

Esempio: il punteggio conseguito è di 95, si dovrà sottrarre 95-75=20, 20:5=4. Dunque un candidato che abbia concluso il proprio percorso abilitativo con il punteggio di 95 si vedrà attribuito un punteggio di 4.

Vengono inoltre aggiunti ulteriori 5 punti se il titolo è stato conseguito con specifici percorsi individuati nella Laurea in scienze della formazione primaria, per ciò che concerne la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e percorsi tramite procedure selettive per la scuola secondaria e per la specializzazione per il sostegno (TFA e SISSIS).

Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti Punti 1,56. Tale ultimo aspetto è stato oggetto di revisione rispetto alla bozza sulla quale il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere e nella quale era prevista l’assegnazione di 2,50 punti.

Derogano la previsione di cui sopra i titoli abilitanti degli insegnanti tecnico-pratici, per i quali qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti Punti 3,12

Interessante da analizzare è la valutazione relativa ai titoli di servizio, prestato presso scuole statali o paritarie di qualsiasi ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale (Il servizio prestato su posto di sostegno potrà essere oggetto di valutazione solo per la specifica procedura concorsuale).

Il servizio prestato, per poter essere oggetto di valutazione, deve essere prestato per un periodo minimo di 180 giorni, anche non continuativi, come disposto dal D.M. n. 124 del 6 agosto 1999. Per ogni anno di servizio verrà attribuito un punteggio di 0,70. La previsione inserita nella bozza è stata, quindi, modificata a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, anche se non è stata recepita la proposta del CSPI di innalzare ad 1 il punteggio da attribuire per ogni anno di servizio prestato.

Proprio per tutelare le succitate categorie, è partita la campagna legale #ioinsegno che mette a disposizione di tutti gli aspiranti candidati notizie, approfondimenti e la modulistica per presentare ricorso ed essere ammessi alla selezione! (clicca qui e scarica la modulistica ).

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16/03/2023

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