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Distacco dei lavoratori, le regole UE

Distacco dei lavoratori, le regole UE

Distacco dei lavoratoriPer attuare la direttiva UE 2014/67 è stato adottato, e pubblicato, il D.Lgs. n. 136/2016. Il distacco non autentico di lavoratori minori comporta la pena dell’arresto fino a 18 mesi ed un’ammenda aumentata fino a 6 volte.

Per dare attuazione alla direttiva UE numero 67 del 2014, è stato appena adottato e pubblicato il Decreto Legislativo n. 136/2016.

Distacco dei lavoratori, quali imprese interessate

La norma nazionale si applica, ovviamente, alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
Il decreto appena pubblicato si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro, che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia.

Il lavoratore distaccato

Per lavoratore distaccato, la normativa indica quello abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia.

Distacco dei lavoratori, l’ autenticità del distacco

Distacco dei lavoratori 2Perché la norma possa operare è necessario che il distacco sia autentico e per verificare tale autenticità, la legge chiama gli organi di vigilanza ad effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie. In particolare, per accertare se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente saranno valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l’impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell’attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione, nonché, g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

Con riferimento al lavoratore
Per accertare, poi, se il lavoratore è distaccato ai sensi dello stesso decreto 136, saranno valutati tutti i suddetti elementi e, altresì, i seguenti:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell’attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l’esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile e, anche in questo caso,
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

Distacco dei lavoratori, le conseguenze del distacco non autentico

Nel caso in cui il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Inoltre, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, sapendo che, in ogni caso, l’ammontare della sanzione non potrà essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Se ci sono minori scattano le manette
Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati saranno puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

28/07/2016

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