Cerca

Docenti precari, sì alla monetizzazione delle ferie non godute

ferie non godute

I docenti assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Docenti precari e monetizzazione delle ferie non godute

Il periodo feriale dei docenti è disciplinato dall’art. 1, commi 54 e ss. della legge n.228/2012. In particolare, il comma 54 richiamato prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”

Il successivo comma ha modificato l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012) che esclude la monetizzazione delle ferie non fruite: ciò non riguarda i docenti precari, in quanto la norma, così modificata, specifica che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

La questione è stata oggetto dell’attenzione della giurisprudenza e, in particolare, una recente pronuncia del Tribunale di Firenze ha focalizzato l’analisi sulla circostanza per cui i docenti assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Il caso di una docente precaria

Nel caso in esame, la ricorrente (una docente precaria) aveva maturato dei giorni di ferie superiori a quelli di sospensione delle lezioni.

Alla normativa ripercorsa dal Tribunale è stata data una lettura conforme rispetto alla normativa sovranazionale. Nello specifico, secondo quest’ultima, come interpretata dalla Corte di Giustizia, una normativa nazionale che comporti la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento è conforme all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’art. 31 della Carta di Nizza, purché il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto.

Dunque, il datore di lavoro ha l’onere di invitare il lavoratore ad esercitare il proprio diritto, informandolo altresì e in tempo utile del della circostanza per cui, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze ha dunque sottolineato che per i docenti assunti a tempo determinato, con contratto con scadenza al 30 giugno, sussiste il diritto alla monetizzazione delle ferie, nel caso in cui il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente già goduti durante il periodo di normale attività scolastica nel periodo successivo alla cessazione delle lezioni.

Tale diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce della normativa comunitaria, solo quando l’amministrazione provi di aver adeguatamente invitato il docente ad esercitarlo, nel periodo successivo al termine delle lezioni. Nella vicenda in esame, da un lato, la ricorrente ha dedotto di non essere stata invitata a fruire delle ferie né informata delle conseguenze del mancato esercizio di tale diritto; dall’altro, il Ministero non ha fornito la prova del proprio adempimento.

Di conseguenza, il Tribunale ha riconosciuto alla docente il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, comprensiva delle festività soppresse non fruite ex art. 1, comma 1 lett. a) della Legge n. 937/1977.
La giurisprudenza di merito si sta allineando sempre di più a tutela dei docenti precari, i quali, sulla base della normativa vigente e dei principi comunitari, con tali pronunce si vedono riconosciuti il loro diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Se anche tu, quindi, sei un docente precario puoi ottenere la monetizzazione delle ferie non godute!

Come sempre, siamo pronti a difendere i vostri diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



18/03/2024

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!