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Esame avvocato: istruzioni per l’uso

Anche per quest'anno, l'esame avvocato si svolgerà con le modalità previste dal decreto legge 31/2021. La principale peculiarità, che differenzia sensibilmente l’esame “straordinario” da quello “tradizionale” riguarda la previsione di due esami orali di cui uno a contenuto teorico-pratico, al posto delle tre prove scritte e una prova orale.

Il bando per l'esame avvocato 2022/23

 Il bando per gli esami di abilitazione per avvocati, sessione 2022-2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, numero 75. Confermata la formula del  doppio orale, collaudata nel periodo covid e la prima prova è iniziata su tutto il territorio nazionale lo scorso il 16 gennaio.

La prima prova orale

La prima prova è ancora una volta incentrata sulla soluzione di un caso pratico e sostituisce le tradizionali prove scritte. La prima prova orale verterà sull’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso in una materia scelta preventivamente dal candidato tra:

  • materia regolata dal codice civile
  • materia regolata dal codice penale
  • diritto amministrativo

Ha una durata complessiva di un’ora suddivisa in due parti: 30 minuti per lo studio del caso e 30 per la discussione. Durante l’esame del caso è possibile utilizzare codici commentati.

La comunicazione della materia scelta da ciascun candidato dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia. La sottocommissione, prima dell’inizio della prova di cui trattasi, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all’interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.

Durante l’esame preliminare del quesito è consentita ai candidati la possibilità di consultare i codici, anche annotati con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi di cui i candidati intendono avvalersi saranno oggetto di previo controllo, espletato in sede di prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame preliminare del quesito, il segretario provvederà al ritiro dei testi che non potranno, quindi, essere nuovamente consultati durante la discussione.

Ai candidati è consentito prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, anch’essi previamente analizzati e vistati da un delegato della sottocommissione. Ultimata la prova tali appunti restano nella disponibilità dei candidati e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumento di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall’esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione assume la decisione in ordine all’idoneità dei candidati in Camera di consiglio. L’esito è comunicato tempestivamente e oralmente agli interessati.

Per la valutazione della prima prova orale ognuno dei componenti della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito e la soglia di idoneità per accedere al successivo step selettivo è di 18.

Prima prova: quando è possibile contestarla?

E’ possibile contestare la prima prova quando il quesito posto al candidato non ritentra tra le materie indicate dal Ministero e, in particolare, riguarda aspetti processuali o leggi speciali non inserite nei codici di rito.

Non aveva superato la prima prova orale dell’esame di abilitazione forense, ma non ritenendo corretto l’esito si è rivolto al nostro studio legale per ottenere la dovuta tutela e proporre ricorso, contestando la formulazione del quesito che richiedeva profili di diritto non previsti dalle linee guide. I giudici del Tar hanno accolto il ricorso, disponendo la ripetizione della prova.

In un altro caso, il Tar aveva rigettato, ma il Consiglio di Stato ha accolto il nostro ricorso e disposto la ripetizione della prova!

La seconda prova

La seconda prova è pubblica e si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima. La prova prevede un colloquio orale, della durata non inferiore a complessivi 45 minuti, e consiste:

  • Nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui:
  • una a scelta tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già opzionata per la prima prova orale;
  • una a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
  • tre tra le seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

 

  • Nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Se il candidato ha scelto per la prima prova orale la materia del diritto amministrativo la seconda prova orale consiste:

  • Nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, in particolare:
  • sia il diritto civile che il diritto penale;
  • una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
  • due materie a scelta tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

 

  • Nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione di appartenenza del candidato, individuata in relazione alla Corte d’Appello presso cui lo stesso ha svolto la pratica forense.

Per la valutazione della seconda prova orale ognuno dei componenti della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie suindicate (compresa la deontologia forense).

Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Seconda prova: quando è possibile contestarla?

E’ possibile contestare la seconda prova quando la commissione non è composta in maniera legittima. Ad esempio, un nostro ricorrente aveva svolto la prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense dinanzi alla corte d’Appello di Palermo ed era stata esclusa per non aver raggiunto la soglia di idoneità.

Dopo aver ricevuto la documentazione relativa all’istanza di accesso appositamente inoltrata dal nostro staff legale, abbiamo constatato che, durante l’Adunanza Plenaria svolta per il recepimento dei criteri di valutazione della prova orale, la Sottocommissione che aveva esaminato la ricorrente era composta in maniera illegittima.

In particolare, durante tale seduta, mancavano le 3 componenti professionali (avvocato, magistrato, professore) previste dall’articolo 47 della legge 247/2012.

Abbiamo pertanto proposto ricorso al Tar Palermo che, accogliendo le nostre tesi, ha disposto la ripetizione della prova orale con una commissione in composizione differente.

Questa vittoria è l’ennesima che dimostra una consolidata giurisprudenza in materia. Pertanto riteniamo, per gli stessi motivi, illegittimi gli orali svolti quest’anno presso le corti di l’Aquila (valutata da Messina) e Salerno (valutata da Firenze).

La composizione delle sottocommissioni

Le sottocommissioni  devono necessariamente essere composte da:

  • tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali.

Il presidente è un avvocato.

Nonostante sia stata semplificata la composizione delle commissioni dell’esame di abilitazione forense con il doppio orale, nella scorsa sessione, la II, IV e VII sottocommissione della Corte d’Appello di Firenze aveva solo una delle due componenti previste, durante la seduta di recepimento dei criteri di valutazione. Illegittimi tutti gli atti successivi di tali sottocommissioni: i giudici del Tar hanno accolto i nostri ricorsi e disposto la ripetizione della prova!

 

Cosa fare per contestare le prove: l'accesso agli atti

Per verificare la legittimità della procedura è possibile proporre un’istanza di accesso agli atti, chiedendo all’Amministrazione la condivisione di tutti i documenti relativi alle prove d’esame: se all’esito dell’esame della documentazione, si riscontra la presenza di irregolarità, sarà possibile proporre ricorso al Tar per contestare le illegittimità.

Come sempre, siamo pronti a difendere i tuoi diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



11/07/2023

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