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Esame avvocato, linee guida non rispettate: per il CdS prova da rifare!

Aveva partecipato alla prima prova orale per l’esame di abilitazione forense, ma non aveva raggiunto una votazione sufficiente per essere ammessa alla seconda prova. Non ritenendo corretto l’esito, ha proposto ricorso. Il Tar rigetta, ma il Consiglio di Stato ribalta l’esito, accogliendo il ricorso e disponendo la ripetizione della prova.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, il Tar non avrebbe tenuto conto del fatto che, “in aperta violazione delle regole che governavano la selezione in argomento, all’appellante è stato sottoposto un quesito dalla IX Sottocommissione presso la Corte di Appello di Firenze, la cui soluzione presupponeva la conoscenza di leggi speciali in quanto riferito alla disciplina sulla lotta “contro lo sfruttamento della prostituzione altrui” così come le “misure contro la tratta di persone” e contenuta nelle leggi speciali, quali la l. 20 febbraio 1958, n. 75, la l. 3 agosto 1998, n, 269, e la l. 11 agosto 2003, n. 228”. Si tratta dunque di un’evidente violazione, in quando le linee guida approvate dalla Commissione centrale tracciano il perimetro delle materie oggetto della prima prova, precisando l’esclusione di “fattispecie regolate dalle leggi speciali”.

Poiché, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la risposta al quesito implicava la conoscenza e l’illustrazione delle leggi speciali, i giudici del Consiglio di Stato accolgono l’appello e dispongono la ripetizione della prova.

Pertanto, chiunque si trovi a dover rispondere a quesiti che esulano dalle linee guida può contestare l’esito della prova. Clicca su Inizia per parlare con un nostro specialista:



23/05/2022

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