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Esame avvocato, illegittima la composizione delle sottocommissioni a Firenze

Semplificata la composizione delle commissioni dell'esame di abilitazione forense con il doppio orale. Nonostante questo, la II, IV e VII sottocommissione della Corte d'Appello di Firenze aveva solo una delle due componenti previste, durante la seduta di recepimento dei criteri di valutazione. Illegittimi tutti gli atti successivi di tali sottocommissioni: anche gli esiti sono impugnabili!

Composizione illegittima di alcune sottocomissione della CdA di Firenze

Anche la corrente sessione di esame di abilitazione forense si sta svolgendo con la formula (straordinaria) del “doppio orale” già utilizzata per la precedente annualità e disciplinata dal decreto-legge n. 31 del 13 marzo 2021 convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del decreto legge ha semplificato le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali, riducendo il numero dei componenti delle sottocommissioni di esame, i cui collegi sono stati ridotti da 5 a 3 membri rappresentativi di almeno due componenti professionali (tra magistrati, docenti universitari e avvocati).

Tale conformazione deve essere inderogabilmente rispettata in tutte le sedute in cui operano le varie sottocommissioni e dunque non solo in sede d’esame. L’illegittima composizione delle commissioni in una di tali sedute può rendere viziate tutte le successive determinazioni, fino a rendere illegittimi anche gli esiti degli esami stessi. 

Grazie alla richiesta di un candidato che ha contattato lo studio legale, il nostro staff ha verificato che le Sottocommissioni costituite presso la Corte di Appello di Firenze non hanno rispettato la corretta composizione in sede di recepimento dei criteri di valutazione della seconda prova orale (come si evince dal verbale del 27/06/2022).

In quella sede, tra i componenti della II, IV e VII sottocommissione figuravano solo avvocati, con conseguente mancanza di una delle ulteriori figure professionali previste, ovvero docente o magistrato.

Impugnabili atti ed esiti d’esame 

Secondo il nostro staff legale, tutti gli esami orali di Firenze sostenuti con la II, IV e VII sottocommissione sono annullabili in quanto illegittimi.

Dello stesso avviso sono i giudici del Tar che hanno già accolto diversi nostri ricorsi, predisponendo, “Come da specifica richiesta (…) che l’Amministrazione, sollecitamente ed entro trenta giorni, proceda in seduta plenaria, con la partecipazione per ogni sottocommissione dei componenti di ogni categoria prevista dalla norma:

  • alla rideterminazione dei criteri di valutazione;
  • alla predisposizione delle nuove domande da sottoporre alla candidata.

Quest’ultima sarà quindi sottoposta a sostenere un nuovo esame orale innanzi una sottocommissione diversa da quella presso la quale ha precedentemente sostenuto la prova, previo preavviso non inferiore a 30 giorni”.

Tutti i candidati bocciati che hanno sostenuto la prova orale con la II, IV e VII sottocommissione potranno dunque proporre ricorso e sostenere nuovamente la prova alla presenza di una commissione in diversa composizione.

Come sempre, siamo pronti a difendere i tuoi diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



23/11/2022

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