Supera il limite di età ma viene ammesso a partecipare al concorso per Allievi Marescialli, ma al momento dell’ammissione al corso l’amministrazione lo esclude. Fa ricorso e i giudici del Tar ammettono il nostro ricorrente alla frequenza del corso!
Aveva partecipato al concorso per il 12° corso triennale (2022−2025) per la selezione di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, essendo già arruolato nell’arma dei Carabinieri. Al termine delle prove, avendole superate egregiamente, l’amministrazione lo esclude dalla possibilità di partecipare al corso di formazione per aver superato il limite di età previsto da bando.
Non ritenendo corretta la sua esclusione, a concorso superato, si è rivolto al nostro Studio legale per avere la dovuta tutela e i giudici del Tar Lazio hanno accolto la nostra istanza e ammesso il ricorrente al corso per Allievi marescialli!
In pratica, al momento della presentazione della domanda, il candidato aveva tutti i requisiti per partecipare alla selezione, ma il suo compleanno cadeva due giorni prima del termine della presentazione della domanda.
La decisione dei giudici
Si legge da bando che “I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3”. Nonostante questo, la sua domanda di partecipazione è stata ritenuta valida e l’amministrazione ha permesso al candidato di sottoporsi alle varie prove, decidendo di escluderlo solo prima dell’avvio del corso, ovvero dopo aver già superato tutte le prove di concorso.
Scrivono i giudici che dato che “l’avvenuto superamento del limite di età si colloca tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda; visto lo stato della procedura e considerato che il ricorrente è stato ammesso al concorso e ha superato tutte le prove previste” l’istanza cautelare viene accolta e il candidato ammesso alla frequenza del corso!
Aggiornamento del 22/11/2022
Dopo aver richiesto l’emissione di un decreto monocratico al presidente del Tar del Lazio il quale, accogliendo appieno le nostre tesi, ha disposto l’immediata immissione del ricorrente alla frequentazione del corso.
Il provvedimento è stato poi seguito dall’ordinanza collegiale n. 6813/2022 con la quale i Giudici hanno confermato l’ammissione del ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale in ragione della legittimità delle nostre censure e della “sussistenza della gravità del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, consistente nella preclusione alla partecipazione al relativo corso formativo”.
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23/11/2022