Cerca

Esdebitazione, focus: tutto quello da sapere sulla procedura

EsdebitazioneEsdebitazione, focus: tutto quello da sapere sulla procedura

Una ripresa economica che tarda ad arrivare, con dati altalenanti che denotano pochi miglioramenti e ancora parecchie problematiche.

Nonostante negli ultimi mesi del 2016 l’economia internazionale mostri segnali di ripresa, sostenuta da una serie di eventi favorevoli quali l’abbassamento del prezzo del barile e le politiche di allentamento quantitativo delle Banche Centrali che hanno determinato un abbassamento dei tassi di interesse, la reale situazione economica italiana non sembra registrare sintomi di miglioramenti.

I dati diffusi da una recente ricerca condotta dall’ufficio studi della Cgia (associazione Artigiani e Piccole Imprese) fotografano un’ Italia che versa in una situazione economica disastrosa con un Pil sceso di 8 punti rispetto al 2007 (data di inizio della crisi) ed una disoccupazione addirittura raddoppiata passando dal 6,1% del 2007 all’ 11,4% del 2015. Quel che preoccupa ancor di più è, infine, il triste dato del numero di aziende chiuse nel primo semestre 2016 in Italia. Secondo l’ansa si parla, infatti, di ben 390 imprese chiuse ogni giorno.

E’ questo il contesto economico nel quale imprese e lavoratori autonomi annaspano, fronteggiando la crisi nei mercati di riferimento che in tutti i settori sono ogni giorno più angusti, stretti dalla morsa del calo dei consumi delle famiglie (meno 6,5 % rispetto al 2007) facendo sempre più ricorso all’indebitamento.

Chi chiude poi si trova a dover fronteggiare il peso delle vicende debitorie e degli impegni assunti personalmente, finendo in un vortice di cronico squilibrio finanziario caratterizzato da una sproporzione insostenibile tra debiti assunti e possibilità reddituali.

In questa dura realtà, si fa spazio un nuovo strumento giuridico a disposizione dalle persone fisiche che sono escluse dalle procedure fallimentari ed utile per agevolare il risanamento della propria situazione debitoria.

Esdebitazione, la procedura

Introdotta nel nostro ordinamento con la Legge n. 3/2012 modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12, la procedura cosiddetta di esdebitazione è infatti rivolta a tutti quei soggetti che sono sovra indebitati e che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare. La normativa nasce appunto da una presa di coscienza del legislatore che in qualche modo prende atto della situazione attuale ed interviene così per fornire un rimedio che appare efficace a tutti coloro i quali per motivi non discendenti dalla propria volontà, perdita del lavoro, crisi familiari, infortuni, malattie ecc…, si trovano in una situazione di squilibrio finanziario a causa dell’eccessivo indebitamento in proporzione alle proprie possibilità reddituali e patrimoniali. La procedura di esdebitamento ha, infatti, la caratteristica di consentire a chi la promuove con successo di liberarsi dai debiti senza perdere le proprie risorse patrimoniali.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE?

L’accesso a tale procedura è consentito al contestuale verificarsi di due condizioni,

condizione soggettiva: essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che non svolge attività imprenditoriali o professionali;

condizione oggettiva: il verificarsi del “sovra indebitamento” ossia di quella situazione di oggettivo squilibrio finanziario in cui il volume dei debiti contratti è tale da non poter più essere fronteggiato;

1) essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che non svolge attività imprenditoriali o professionali (condizione soggettiva);

2) trovarsi in una situazione di sovra indebitamento, aver contratto debiti a cui non è più possibile far fronte (condizione oggettiva).

Con riguardo alla verifica del primo requisito (condizione soggettiva) occorre precisare che lo status di imprenditore o di professionista non impedisce tout court l’accesso alla procedura in quanto la legge stabilisce poi più precisamente che la procedura è attivabile da tutti quei soggetti non assoggettabili alla procedura di fallimento, concordato preventivo, ed al procedimento di cui all’art. 182 bis della Legge Fallimentare, idividuati come di seguito:

  • imprenditori commerciali le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilità̀ al fallimento;
  • fideiussori che abbiano garantito debiti di un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge;
  • agli imprenditori agricoli;
  • ai soggetti che svolgono un’attività di libera professione;
  • al consumatore considerando che anche l’imprenditore o il professionista possono qualificarsi consumatori ai sensi della disciplina esaminata, purché l’indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività di impresa.

Esdebitazione, come attuare il procedimento

Il procedimento di esdebitazione può essere attivato SOLO da uno dei seguenti soggetti indicati espressamente ed esaustivamente nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

dottori commercialisti, (solo se iscritti alla sezione A dell’Albo dell’ODCEC).

– avvocati,

notai,

– studi associati (delle precedenti professionalità),

– altri soggetti, a condizione che possiedano i requisiti formativi e di esperienza indicati all’interno decreto ministeriale,

– pubbliche amministrazioni, ovvero organi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dalle Università e dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.

 

Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi ad un professionista abilitato o ad uno studio associato ed una volta individuato presentare istanza per la nomina dello stesso al Presidente del Tribunale di riferimento in base al luogo di residenza del consumatore.

Esdebitazione, come si struttura il procedimento

La legge in esame individua tre distinte procedure:

1) ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI;

2) PIANO DEL CONSUMATORE;

3) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE;

In primo luogo si osserva che “il consumatore” è l’unica tipologia di debitore che può attivare tutte e tre le procedure mentre gli altri debitori posso accedere solamente all’accordo di composizione della crisi o alla liquidazione del patrimonio del debitore.

PIANO DEL CONSUMATORE

Il professionista incaricato ha il compito di redigere un piano analitico di ristrutturazione del debito e di soddisfazione di creditori con previsione di scadenze e modalità di pagamento e che contenga, eventualmente, l’indicazione di garanzie reali di tale debito ristrutturato.

Tale piano deve tenere conto della effettiva liquidità disponibile e/o realizzabile ed in base ai limiti della stessa può proporre il soddisfacimento non integrale dei crediti ancorché questi risultino muniti di privilegio o gravanti di pegno e ipoteca.

Vi sono alcune categorie di debiti per i quali non è invece possibile richiedere il pagamento in misura inferiore rispetto al dovuto, si tratta di debiti aventi la seguente natura:

– Tributi che costituiscono risorse dell’UE;

– Imposta sul valore aggiunto (IVA);

– ritenute operate e non versate.

Una volta redatto il piano del consumatore va depositato in Tribunale e ciò sospende il corso degli interessi convenzionali e legali, ad eccezione che i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, poi entro tre giorni va notificato, a cura del professionista, ai creditori comprese le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti di rilievo pubblicistico.

Quando tra i creditori sono presenti Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.) o l’agente per la riscossione (Serit, Equitalia ecc..), il piano dovrà fornire la ricostruzione della posizione fiscale del consumatore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti con gli stessi.

Unitamente al piano, il consumatore deve presentare:

1) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

2) una relazione particolareggiata del professionista che deve contenere:

– l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

– l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

– il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

– l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

– il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il giudice può concedere al massimo 15 giorni per la presentazione di integrazioni e nuovi documenti.

 

SVOLGIMENTO DELL’ITER PROCEDIMENTALE:

la procedura prevista dalla legge è molto snella e veloce e consta delle seguenti fasi:

– Deposito del piano e degli allegati di cui sopra;

– Verifica dei requisiti da parte del Giudice che fissa l’udienza con decreto d’urgenza;

– Il professionista deve notificare il piano ed il decreto a tutti i creditori almeno 30 giorni prima della data dell’udienza che deve tenersi, comunque, entro 60 giorni dal deposito del piano;

NOTA- se vi sono in corso procedimenti di esecuzione forzata idonei ad arrecare pregiudizio alla fattibilità del piano, il Giudice, nel procedimento d’urgenza può disporre la sospensione degli stessi fino alla omologazione definitiva.

– Omologazione del piano del consumatore: qualora il Giudice abbia verificato la fattibilità e idoneità del piano ed accertato che il consumatore non abbia determinato consapevolmente la situazione di sovra indebitamento, omologa il piano disponendo contestualmente una idonea pubblicità allo stesso. L’omologa o il rigetto della stessa deve intervenire entro 6 mesi dal deposito del piano.

Il decreto di omologazione è equiparato all’atto di pignoramento.

Spetta al professionista trascrivere il decreto quando questo preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati.

Il giudice può omologare il piano del consumatore anche quando i creditori non sono d’accordo se ritiene che, in seguito alla esecuzone dello stesso, il possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quella che si otterrebbe con la procedura ordinaria di liquidazione dei beni.

Di grande importanza è il fatto che in seguito all’omologazione è vietato ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né iniziare o proseguire azioni cautelari o acquistare titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore. Ai creditori posteriori è vietato procedere con azioni esecutive sui beni oggetto del piano del consumatore.

Tuttavia, la sospensione viene meno in caso di mancato pagamento di crediti impignorabili, oppure quando il credito riguarda risorse proprie della UE, l’Iva e alle ritenute operate e non versate.

– Esecuzione del piano

Nel caso in cui per soddisfare i creditori vengano utilizzati beni già pignorati o se previsto dall’accordo, il giudice nomina, su indicazione del professionista, un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

Se l’esecuzione del piano diviene impossibile per ragioni non imputabili al consumatore, questi insieme al professionista può chiedere al giudice una modifica della proposta.

– Revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione

Sono previste le seguenti cause di revoca  del piano e cessazione degli effetti dell’omologazione:

1) revoca di diritto, interviene quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L’accordo è altresì revocato di diritto se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile.

2) Revoca su istanza, può essere accolta l’istanza di revoca del creditore da farsi entro sei mesi dalla scoperta con la conseguente cessazione gli effetti dell’omologazione del piano:

  1. a) Quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. In ogni caso, l’istanza deve essere presentata non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.
  2. b) Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. In ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Se il soggetto non è un consumatore il procedimento di riferimento alternativo alla liquidazione è “l’accordo di composizione della Crisi”.

Le modalità e le tempistiche sono le medesime rispetto al piano del consumatore ma in questo caso è previsto appunto la composizione dell’accordo con i creditori che devono esprimere il consenso all’esecuzione dello stesso dopo che il Giudice abbia verificato la sussistenza dei requisiti e la fattibilità.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:

 è una procedura che può essere attivata volontariamente dal debitore (anche consumatore) sovra indebitato, come alternativa alla proposta di accordo o di piano del consumatore, consentendo la completa esdebitazione del debitore attraverso la liquidazione del suo patrimonio a parziale soddisfacimento del ceto creditorio. Tale procedura è, inoltre, attivabile su ricorso proposto da uno dei creditori, conseguentemente all’annullamento dell’accordo del debitore o della cessazione degli effetti del piano del consumatore. Ai fini dell’ammissibilità è, altresì, necessario che il debitore negli ultimi cinque anni precedenti, non abbia compiuto atti in frode ai creditori.

 

Nello specifico la liquidazione prevede che il consumatore rinunci a tutti i suoi beni (ad eccezione di alcune categorie impignorabili) che verranno poi utilizzati per pagare i creditori.

La liquidazione si può aprire in due casi:

1) Quando non si può accedere al piano del consumatore perché si è soggetti ad altre procedure concorsuali, o si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori. In questo caso, è necessario seguire la procedura che di seguito si descrive.

2) Quando il giudice stesso converte in liquidazione il piano del consumatore già presentato, su istanza del debitore o di uno dei creditori, se il piano è revocato (ad eccezione del caso in cui l’impossibilità di adempiere non sia imputabile al consumatore). In questo caso, basterà probabilmente integrare la documentazione già presentata con l’inventario di tutti i beni.

Deposito della domanda di liquidazione

Le modalità di deposito della domanda di liquidazione sono le medesime esaminate per il piano del consumatore, dunque va depositata presso il Tribunale del luogo di residenza e notificata entro tre giorni alle  Pubbliche amministrazioni che avanzano crediti.

Unitamente alla domanda, il consumatore deve presentare anche la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, ovvero:

1) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

2) l’inventario di tutti i beni del consumatore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

3) una relazione particolareggiata del professionista che deve contenere:

– l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

– l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

– il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

– l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

– il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda.

Non sono compresi nella liquidazione i seguenti beni, che rimangono quindi al consumatore:

  1. a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
  2. b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
  3. c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
  4. d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Decreto di apertura della liquidazione

Se la domanda e la documentazione sono complete, e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il giudice apre la procedura di liquidazione. Nel decreto nomina un liquidatore, dispone la sospensione di tutte le azioni cautelari ed esecutive dei creditori anteriori, ordina la consegna dei beni e del patrimonio del consumatore (per gravi motivi, può consentire che il consumatore possa continuare ad utilizzare alcuni di essi). Anche i creditori posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

Nel caso di beni immobili e beni mobili registrati, il liquidatore provvedere alla trascrizione del decreto nei relativi registri al pari di un pignoramento.

La procedura di liquidazione rimane aperta fino a quando non è completato il programma di liquidazione. In ogni caso, ogni bene che il consumatore acquista nei quattro anni successivi, entra a far parte del procedimento di liquidazione, ed il consumatore deve darne conto aggiornando l’inventario di beni.

La liquidazione

Il liquidatore nominato dal giudice provvederà ad eseguire i controlli sulla documentazione e a fare l’inventario e comunica ai creditori i termini e modalità per poter partecipare alla liquidazione. Una volta ricevute le domande dei creditori, predispone un progetto di stato passivo che poi comunica ai creditori. In caso di osservazioni dei creditori, il liquidatore può modificare il progetto oppure rimettere la questione al giudice.

Entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, il liquidatore elabora quindi un progetto di liquidazione e lo comunica ai debitori e ai creditori. Dopodiché, in qualità di amministratore dei beni oggetto della liquidazione, effettua le operazioni di liquidazione (cessione crediti, vendita tramite procedure competitive, etc.). Informa poi il consumatore, i creditori ed il giudice sugli esiti della liquidazione.

Il giudice, se il liquidatore ha operato conformemente al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme ricavate e ordina la cancellazione delle trascrizioni eventualmente effettuate sui beni oggetto della liquidazione.

Una volta completato l’iter, e comunque non prima di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura. Infatti, anche i beni che il consumatore acquisisce nel corso dei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione devono essere inseriti nell’inventario dal consumatore.

ESDEBITAZIONE

L’esdebitazione è il risultato del buon esito delle procedure sopra descritte e si ottiene con decreto del giudice cui il consumatore deve fare ricorso entro un anno dalla chiusura del piano, dell’accordo o della liquidazione. Con il decreto di esdebitazione il giudice dichiara quindi inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Articolo a cura del Dott. Antonio Salvatore Piro

13/04/2022

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!