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Monetizzazione delle ferie non godute, il sì della Corte europea

La Corte Ue boccia il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute contenuto nel Dl 95/2012.

Ferie non godute, la decisione della Corte Eu

Dopo l’intervento di numerose sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali che hanno accolto i ricorsi proposti dal personale, si è espresso in tal senso la Corte di Giustizia UE.

Afferma la Corte che “Le esigenze di finanza pubblica non possono travolgere alcuni diritti dei lavoratori, come l’indennità sostitutiva per ferie non godute”

Con l’affermazione di questo principio, la Corte di giustizia europea (sentenza C-218/2022) chiude una vicenda che interessa direttamente il nostro Paese, in quanto relativa a oggetto una norma italiana.

A fronte delle numerose richieste proveniente dai dipendenti, l’Amministrazione si è difesa invocando il divieto contenuto nell’articolo 5 del Dl 95/2012.

Tale normativa, ispirata a esigenze di contenimento della spesa pubblica, nega il diritto al pagamento di un’indennità finanziaria in luogo dei giorni non goduti di ferie annuali retribuite, quando finisce il rapporto di lavoro nel settore pubblico (analogo principio non esiste nel lavoro privato dove l’indennità è dovuta, salvo i casi in cui la mancata fruizione delle ferie sia ascrivibile a esclusiva responsabilità del dipendente).

La giurisprudenza italiana

Il Giudice italiano, investito della questione, ha sollevato forti perplessità sull’applicazione del divieto assoluto di monetizzazione.

Il dubbio del giudice italiano è confermato dalla Corte Ue, che ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che vieta di versare al dipendente un’indennità finanziaria per i giorni non goduti di ferie annuali retribuite qualora tale dipendente ponga fine volontariamente al rapporto di lavoro.

Questo contrasto, precisa la Corte, non si può giustificate con considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica, perché la direttiva sull’orario di lavoro ha lo scopo di tutelare il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite (di cui fa parte anche il diritto al pagamento di un’indennità finanziaria, quando non sia stato possibile fruirle).

La direttiva tutela, sempre secondo la Corte, il diritto-dovere del lavoratore di riposarsi e, in questa prospettiva, lo incentiva a fruire dei suoi giorni di ferie: questo diritto deve essere attuato anche dal datore di lavoro pubblico, che deve programmare in modo razionale – e coerente con le proprie esigenze organizzative – la fruizione delle ferie.

Pertanto, conclude la Corte, il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie si può escludere solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente. Astensione che deve seguire a un esplicito invito del datore di lavoro, accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito.

 

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09/02/2024

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