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Fisco e contabilità, gli adempimenti fiscali e contabili delle associazioni

Fisco e contabilitàFisco e contabilità, gli adempimenti fiscali e contabili delle associazioni.

Volendo fornire una definizione sintetica di Associazione si può affermare che un’Associazione è un Ente privato senza fine di lucro che nasce dalla volontà degli individui di perseguire un fine comune detto “fine istituzionale”.

Naturalmente tale definizione è oggi anacronistica e rischia di dare un’idea riduttiva di questo “strumento giuridico” in quanto il mondo associativo ha assunto oggi dimensioni e caratteristiche cosi ampie e complesse da richiedere approfondimenti che vanno ben oltre quello che si dirà in questo articolo.

Per ragioni di praticità, e nella speranza di essere d’aiuto a chi cerca di orientarsi in questo mondo, molto spesso poco chiaro anche agli stessi addetti ai lavori, ci proponiamo di seguito di offrire una breve guida su quelli che sono gli adempimenti fiscali e di contabilità che le associazioni non riconosciute debbono ottemperare dal momento della loro costituzione.

Premessa d’obbligo è quella di focalizzarsi, innanzitutto, sul fatto che le associazioni operano nel cd. “Terzo Settore”, ossia in quel settore dell’economia reale dove l’obiettivo che si persegue non è quello di realizzare e distribuire profitto bensì quello di realizzare uno  “scopo socialmente utile” per cui lo stesso Ente è stato costituito.  A titolo di esempio, si ricorda che le associazioni tipicamente vengono costituite per perseguire  finalità in ambiti quali quello educativo, culturale, di pubblica utilità, religioso, politico, od anche per  l’intento di tutelare i diritti di soggetti-cittadini “a rischio” , per offrire modalità di utilizzo del tempo libero ispirate a valori sociali e all’impegno etico , per sensibilizzare le comunità locali ai valori sociali ecc…
Tale premessa è utile a comprendere la ragione per la quale l’Amministrazione finanziaria dello Stato, ha per questi Enti un atteggiamento di favore. Le attività svolte nell’ambito del perseguimento delle finalità proprie dell’Associazione sono, infatti, interessate dal fenomeno delle “de-commercializzazione”. In altre parole, le attività effettuate dietro pagamento di corrispettivi nei confronti degli iscritti, degli associati o dei partecipanti ai sensi dell’ex. Art. 148 comma 3 del TUIR non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Si deve, dunque, operare una netta distinzione tra le attività che l’Associazione svolge nell’ambito del perseguimento dei propri fini e verso i propri associati, ossia le attività così dette “istituzionali” e le altre attività che l’associazione svolge, (più o meno marginalmente), ossia le attività che si configurano come “commerciali”.

Chiaramente, l’Amministrazione finanziaria nel concedere tale trattamento di favore chiede alle Associazioni di predisporre e fornire fin dal momento della loro costituzione una serie di informazioni utili a conoscerne le vicende fiscalmente  rilevanti. La fornitura di tali informazioni richiede alle Associazioni di ottemperare ad una serie di adempimenti che possono schematizzarsi soprattutto in base alla natura delle attività svolte ma anche in base alla configurazione soggettiva che le Associazioni possono svolgere:

Fisco e contabilità: ADEMPIMENTI per tutte le Associazioni che svolgono SOLO attività istituzionale:

 Richiesta di attribuzione del Codice Fiscale: prima della registrazione degli atti (solitamente all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’Associazione, il tutto mediante compilazione del modello AA5/6).

– Registrazione di Atto Costitutivo e Statuto (o di eventuali modifiche di quest’ultimo): entro 20 giorni dalla costituzione (previa richiesta del codice fiscale)

– Invio del Modello EAS: all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di costituzione. Detto modello deve inoltre essere nuovamente presentato ogniqualvolta cambino taluni dei dati precedentemente comunicati (non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale”, già da comunicarsi mediante altri appositi modelli, rispettivamente AA5/6 e AA7/10): la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

– Versamenti delle ritenute operate: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposta la somma soggetta a ritenuta, il tutto mediante Modello F24.

– Rilascio della certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute operate: entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti

– Presentazione del Modello 770 all’Agenzia delle Entrate: entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti compensi.

– Redazione del rendiconto economico – finanziario (consuntivo e preventivo): entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (solitamente entro il 30 aprile di ogni anno). 

– Redazione di rendiconto specifico relativo alle raccolte pubbliche di fondi eventualmente effettuate: entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, con l’indicazione puntuale delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata, corredato da apposita relazione illustrativa.

– Pagamento del Canone RAI (per TV e radio): entro il 31 gennaio di ogni anno.

– Pagamento dell’eventuale abbonamento S.I.A.E.: entro il 28 febbraio di ogni anno.

– Presentazione del Modello Unico ENC (Enti Non Commerciali) all’Agenzia delle Entrate: entro il termine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio sociale (per tutte le Associazioni che, pur essendo in possesso del solo codice fiscale, hanno redditi fondiari o di capitale).

Fisco e contabilità: ADEMPIMENTI per tutte le Associazioni che svolgono ANCHE attività commerciale (e che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/91):

– Richiesta di attribuzione della Partita IVA: la richiesta può avvenire contestualmente a quella del codice fiscale oppure anche successivamente, nel momento in cui l’Ente decide di iniziare un’attività di natura commerciale.

– Iscrizione al R.E.A. in Camera di Commercio: entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economica. 

– Comunicazione di adesione al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991 all’ufficio territoriale competente della S.I.A.E.: mediante specifico modello, fermo restando l’obbligo di comunicare l’opzione barrando l’apposita casella prevista nella sezione 3 del Quadro O della dichiarazione annuale IVA.

– Salvo diverse disposizioni, comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA: entro il 30 aprile dell’anno successivo.

– Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.): entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

– Aggiornamento e compilazione del Registro IVA (ex D.M. 11.02.1997): entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento.

– Versamenti periodici dell’IVA in relazione al regime fiscale adottato: entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante Modello F24 in via telematica. 

– Presentazione del Modello Unico ENC (Enti Non Commerciali) all’Agenzia delle Entrate: entro il termine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

– Versamento imposte: primo acconto entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo, secondo acconto entro la fine dell’undicesimo mese successivo. 

– Presentazione del MODELLO INTRASTAT (in caso di operazioni con l’estero): entro il venticinquesimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre e del MODELLO INTRA 12 entro il termine del mese successivo a quello di registrazione della fattura (in dette ipotesi è altresì necessario integrare l’IVA entro il sedicesimo giorno del mese successivo alla registrazione della fattura). Per tutti coloro che desiderassero approfondire la questione segnaliamo una guida gratuita prodotta sul tema e scaricabile al seguente link.

Fisco e contabilità: ADEMPIMENTI ulteriori in capo alle Associazioni ed alle Società Sportive Dilettantistiche: 

– Affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva, ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata.

– Iscrizione al Registro CONI: la validità dell’iscrizione è annuale.

– Predisposizione e sottoscrizione ogni anno degli eventuali contratti ex lege 342/2000 stipulati con i collaboratori/istruttori sportivi: non sono soggetti ad obbligo di registrazione.

– Richiesta e conservazione dei certificati medici degli iscritti: all’atto dell’iscrizione o della partecipazione alle attività sportive dilettantistiche.

Fisco e contabilità: ADEMPIMENTI ulteriori in capo alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS):

– Iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS: entro 30 giorni dalla data di redazione (se atto pubblico) o di autenticazione o registrazione (se scrittura privata) dello statuto o dell’atto costitutivo.

Fisco e contabilità: ADEMPIMENTI ulteriori in capo alle Associazioni di Promozione Sociale (APS):  

– Iscrizione al Registro Nazionale e/o Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale: possono iscriversi a detto Registro le Associazioni di Promozione Sociale costituite ed operanti

Articolo a cura del Dott. Antonio Salvatore Piro (STUDIO PIRO, Consulenza Fiscale, Commerciale e del Lavoro)

19/04/2022

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