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Giornali online, il confine tra diritto di cronaca e diritto all’oblio

Giornali onlineGiornali online, il confine tra diritto di cronaca e diritto all’oblio

I giornali on line che rendono disponibile l’archivio a tempo indeterminato violano la legge sulla privacy. L’interesse pubblico sotteso al diritto di cronaca giornalistica per gli articoli on line ha una durata di due anni, decorsi i quali prevale il diritto all’oblio con conseguente obbligo di cancellazione dell’articolo dall’archivio.

Giornali online, la pronuncia della Cassazione

Lo si legge nella sentenza 24 giugno 2106 , n. 13161 pronunciata dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte.
Nella vicenda analizzata dalla Cassazione, i proprietari di un ristorante citavano in giudizio un quotidiano online, chiedendo la rimozione delle pagine web che riportavano un articolo su una vicenda penale che li aveva coinvolti per un fatto avvenuto nel 2008, e che non si era ancora conclusa.

Giornali online, la vicenda dei ristoratori danneggiati dalle notizie sul web

I ristoratori lamentavano il pregiudizio alla reputazione personale e professionale, con conseguente danno all’immagine del locale derivante dal permanere dell’articolo nelle pagine web. I ricorrenti eccepivano il cd. diritto all’oblio, consistente nell’interesse a non vedere esposta a tempo indeterminato la proprio reputazione anche quando per il trascorrere del tempo fosse venuto meno l’interesse pubblico alla notizia di cronaca.

Giornali online, il diritto all’oblio

La tesi sostenuta è stata accolta dal Giudice di merito, secondo cui trascorsi due anni dalla vicenda e dalla pubblicazione dell’articolo la sua pubblicazione- sebbene solamente nelle sezioni dell’archivio- non appariva più giustificata, né giustificabile in nome del diritto di cronaca.
I Giudici di legittimità hanno condiviso e ribadito il principio sancito dal giudice di prima istanza, secondo cui la facile accessibilità e consultabilità dell’articolo giornalistico, molto più dei quotidiani cartacei tenuto conto dell’ampia diffusione del giornale online, consente di credere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale sia trascorso sufficiente tempo perché le notizie divulgate potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica.
Ad avviso della Corte, la persistenza del trattamento dei dati personali aveva fatto sorgere una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione, e ciò in relazione alla particolarità dell’operazione di trattamento, caratterizzata da sistematici e capillarità della divulgazione dei dati trattati, particolarmente sensibili riguardando una vicenda giudiziaria penale.

 

22/04/2022

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