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Google e il diritto all’oblio: la posizione dei tribunali Italiani

021165-470-M_google_diritto_oblioGli importanti principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota decisione “Google Spain”, che ha formalizzato il diritto all’oblio quale espressione del diritto alla privacy nelle vicende personali diffuse via web che non siano più di pubblico interesse, giungono finalmente anche in Italia. 

La sentenza del Tribunale di Roma del 3 dicembre 2015 ha applicato, concretamente, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella decisione sopra citata.

La questione

La Corte di Giustizia ha riconosciuto nella “Google Spain” il c.d. diritto all’oblio (right to be forgotten) stabilendo che di esso si può parlare se l’interessato voglia che l’informazione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati visibili al pubblico a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. In sostanza, la Corte ha ritenuto meritevole di tutela la pretesa di un soggetto di non vedere comparire tra gli elenchi dei risultati delle ricerche sul web, le pagine con contenuti che lo riguardano qualora egli ritenga che possano arrecargli un pregiudizio e sempre che sia trascorso un lasso di tempo dalla pubblicazione della notizia da non giustificare più la permanenza nel pubblico dominio di queste informazioni, e ciò anche nel caso in cui la pagina Internet indicizzata contenente l’informazione non venga rimossa dal sito “sorgente” (il che significa che il contenuto in questione continuerà ad essere consultabile in rete e si creerà il solo ostacolo di renderlo più difficilmente raggiungibile per gli utenti).

 In questo senso, i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico portato avanti dal gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad accedere all’informazione in questione.

Il fatto 

Interessante appare ripercorrere, sinteticamente, le tappe relative al fatto in concreto verificatosi.

Il 17 dicembre 2014 il ricorrente, un avvocato, chiedeva al motore di ricerca Google di “deindicizzare” 14 URL risultanti da una ricerca concernente il proprio nominativo con riferimento a vicende giudiziarie nelle quali era stato in passato coinvolto. Il riferimento era a notizie di cronaca relative a una vicenda giudiziaria risalente agli anni 2012/2013 che lo vedeva implicato insieme ad altri personaggi romani in merito a presunte truffe e guadagni illeciti.

FILE - In this Tuesday, March 23, 2010 file photo, the Google logo is seen at the Google headquarters in Brussels. On Tuesday, Nov. 30, 2010 the European Commission said it is launching a formal investigation into whether Google has abused its dominant market position in online searches. The EU's competition watchdog says Tuesday that the probe follows complaints from other online search providers that Google put them at a disadvantage in both its paid and unpaid search results. (AP Photo/Virginia Mayo, File)

Il professionista si lamentava del fatto che tali informazioni, riferite dai risultati del motore di ricerca, facessero riferimento a “una risalente vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto senza che mai fosse stata pronunciata alcuna condanna” e chiedeva la condanna della controparte al risarcimento derivante da detto illegittimo trattamento dei suoi dati da quantificarsi nella misura non inferiore a 1000,00€. 

resistenti si costituivano in giudizio, eccependo la nullità dell’atto introduttivo, evidenziando che quattro dei link contestati non erano più attivi e, nel merito, l’inesistenza del diritto all’oblio della controparte in relazione alle notizie riportate, soprattutto in considerazione dell’assenza del requisito dello scorrere del tempo rispetto all’accadimento dei fatti e del ruolo dell’interessato nella vita pubblica. 

Le argomentazioni del Tribunale di Roma

Il tribunale romano ha respinto la domanda: seppure essa sia effettivamente riconducibile al trattamento dei dati personali e al diritto all’oblio, quale parte essenziale del diritto alla riservatezza, i dati trattati risultano da un lato recenti e dall’altro di interesse pubblico. 

Sotto il primo profilo, il trascorrere del tempo dall’accadimento dei fatti in parola, ai fini della lesione del right to be forgotten, si configura come elemento costitutivo essenziale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, il diritto all’oblio esige “che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati” (Cass. civ. Sez. III, 05-04-2012, n. 5525), mentre gli URL di cui si doleva il ricorrente erano riconducibili al 2013 o, per quelli più risalenti, all’estate 2012. Tali indirizzi web, pertanto, si possono definire recenti e mantengono una loro innegabile attualità, soprattutto in considerazione del ruolo pubblico del ricorrente, professionista legale esercente l’attività di avvocato in Svizzera.

15043thegoog-500x298Con riferimento all’interesse pubblico delle notizie, questo veniva confermato e pertanto la loro diffusione va considerata tutelata dall’esercizio del diritto all’informazione, costituzionalmente protetto.

Le conclusioni finali

Inevitabilmente, il tribunale romano ha dovuto effettuare un bilanciamento tra diritto alla riservatezza e interesse pubblico della notizia.

Nel bilanciamento in questione, il diritto di informazione prevale su quello all’oblio. In altri termini, alla luce dell’applicazione concreta di tale principio si può osservare che il diritto all’oblio non deve essere utilizzato per abbellire o smacchiare il profilo pubblico di un soggetto che svolge ruoli di rilevanza pubblica. Tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo “politico”, ma anche agli “alti funzionari pubblici, agli uomini d’affari e agli iscritti in albi professionali”, come precisato dal giudice capitolino.

26/01/2016

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