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GPS, servizio militare e servizio civile: il TAR Lazio conferma la piena valutabilità del punteggio anche senza costanza di nomina

GPS, servizio militare e servizio civile: il TAR Lazio conferma la piena valutabilità del punteggio anche senza costanza di nomina

Il punteggio GPS per servizio militare e servizio civile torna al centro dell’attenzione dopo una importante pronuncia del TAR Lazio. Con la sentenza n. 2553/2026, infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ristabilito un principio di equità a favore di numerosi docenti precari, confermando la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo anche senza costanza di nomina.

Il caso: la clausola discriminatoria dell’Ordinanza Ministeriale

L’azione legale è nata dall’impugnazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. L’art. 15, comma 6, di tale ordinanza prevedeva che il servizio militare e il servizio civile fossero valutabili interamente solo se “prestati in costanza di nomina”.

Questa clausola escludeva, di fatto, dall’attribuzione dei 12 punti in graduatoria tutti quei docenti che avevano risposto alla chiamata dello Stato prima di ottenere un incarico di insegnamento, creando una evidente disparità di trattamento rispetto a chi aveva svolto il servizio durante un rapporto di lavoro.

La decisione del TAR Lazio

Accogliendo il ricorso patrocinato dal nostro Studio legale, i magistrati amministrativi hanno annullato la clausola discriminatoria dell’ordinanza ministeriale, riconoscendo che il servizio militare o civile deve essere valutato indipendentemente dalla circostanza che sia stato prestato durante o prima di una nomina scolastica.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza il principio secondo cui l’adempimento di un dovere nei confronti dello Stato non può trasformarsi in un elemento penalizzante nella carriera professionale dei cittadini.

Le ulteriori conferme della giurisprudenza amministrativa

A rafforzare questa impostazione è intervenuta anche una recente pronuncia del TAR Lazio (Sez. III bis, sentenza del 4 marzo 2026), relativa al mancato riconoscimento della riserva di posti nei concorsi pubblici a favore di chi ha svolto il servizio civile nazionale.

Servizio civile nazionale e riserva nei concorsi pubblici

Nel caso esaminato, l’amministrazione aveva negato l’applicazione della riserva prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, ritenendo che essa riguardasse esclusivamente il servizio civile universale e non anche il precedente servizio civile nazionale.

Il Tribunale ha invece affermato che tra i due istituti sussiste una sostanziale continuità normativa e funzionale. In particolare, i giudici hanno evidenziato che il servizio civile universale, introdotto con il d.lgs. n. 40/2017, rappresenta una evoluzione del servizio civile nazionale disciplinato dalla legge n. 64/2001, condividendone finalità, struttura e principi ispiratori.

Sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, il TAR, accogliendo in ogni sua parte il ricorso presentato dal nostro Studio legale, ha quindi ritenuto che la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici debba essere riconosciuta anche a coloro che abbiano svolto il servizio civile nazionale.

Tale conclusione è stata ulteriormente confermata dal legislatore, che nel 2025 ha modificato la disposizione includendo espressamente anche il servizio civile nazionale tra i titoli che danno diritto alla riserva.

Secondo il Collegio, escludere tali soggetti avrebbe comportato una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, poiché entrambe le forme di servizio civile rappresentano modalità di partecipazione alla difesa della Patria e di promozione dei valori di solidarietà sociale.

Un principio comune: il servizio allo Stato non può penalizzare

Le due decisioni del TAR Lazio, pur riguardando contesti differenti — da un lato le graduatorie scolastiche e dall’altro i concorsi pubblici — condividono un principio di fondo: il servizio reso alla collettività e allo Stato non può tradursi in uno svantaggio per chi lo ha svolto.

Che si tratti di servizio militare, di servizio civile sostitutivo o di servizio civile nazionale, tali esperienze rappresentano forme di partecipazione civica e di adempimento di doveri costituzionali che l’ordinamento deve valorizzare e non penalizzare.

Cosa cambia per i docenti

Grazie alla pronuncia sulle GPS, ai ricorrenti è stato riconosciuto il diritto all’attribuzione del punteggio pieno, pari a 12 punti, per il servizio prestato, con conseguente miglioramento della propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative al biennio 2024-2026.

La decisione potrà avere effetti anche per altri docenti che si trovano nella stessa situazione e che si sono visti negare il punteggio a causa della clausola della “costanza di nomina”.

Il nostro Studio è al tuo fianco

Se anche tu ti sei visto negare il punteggio per il servizio militare, perché non prestato in costanza di nomina, o per il servizio civile, oppure se ritieni che nella tua posizione in graduatoria vi siano irregolarità, è possibile valutare la tutela dei tuoi diritti.

La nostra esperienza pluriennale nel settore del diritto scolastico e dei concorsi pubblici consente di offrire assistenza legale qualificata per la verifica delle graduatorie e l’eventuale promozione delle azioni giudiziarie necessarie.



01/04/2026

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