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Assunzione infermieri, illegittimo il rinnovo dei contratti a tempo determinato

Capita spesso che all'assunzione degli infermieri venga preferita la formula del continuo rinnovo dei contratti a tempo determinato, impedendo così al lavoratore di poter fare affidamento su una stabilità lavorativa. Il giudice può anche stabilire un risarcimento danni, relativo alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile.

Il contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, viene stabilito attraverso un accordo individuale che segue le prescrizioni di legge e quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. È il CCNL infatti che stabilisce le specifiche del contratto e le condizioni che devono essere rispettate da datori di lavoro e lavoratori.

Il contratto di lavoro deve dunque presentare alcune caratteristiche essenziali. Prima di tutto, deve essere formalizzato per iscritto e deve obbligatoriamente includere i seguenti elementi:

  • La tipologia di rapporto di lavoro (tempo determinato, indeterminato, part-time o tempo pieno)
  • La data di inizio del rapporto di lavoro
  • La categoria professionale (A, B, Bs, C, D o Ds), il profilo professionale e il livello di retribuzione iniziale (ad es. Bs1, D0, ecc.)
  • La durata del periodo di prova
  • La sede di destinazione iniziale dell’attività lavorativa o l’Unità Operativa e/o la sede di servizio (se l’AUSL è composta da strutture in più territori, sarà necessario specificare il territorio)
  • Il termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il contratto individuale deve specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL in vigore – anche in caso di risoluzione del contratto – e deve indicare i termini di preavviso.

L’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso di un rapporto di lavoro part-time, il contratto individuale deve anche specificare l’articolazione dell’orario di lavoro assegnato (part-time verticale, orizzontale o misto e percentuale di part-time).

L’assunzione di un infermiere a tempo determinato è molto frequente.  L’assunzione a tempo determinato implica che il contratto ha una data di inizio e fine concordata e, in caso di necessità di personale, l’azienda sanitaria può decidere di rinnovare il contratto fino ad un massimo di 36 mesi, ma non c’è un rinnovo automatico.

assunzione infermieri, tre infermieri in una corsia di ospedale

Illegittima la reiterata proroga dei contratti

La Cassazione civile, sezione lavoro, con una storica sentenza (la n. 37746 del 2022), stabilisce “l‘illegittimità della reiterata proroga dei contratti a tempo determinato”. Nonostante la sentenza riguardi proprio gli infermieri e il personale del comparto sanitario, non si esclude che il principio possa essere applicato anche ad altre categorie.
 
Nella pronuncia, in particolare, si afferma che la stipula dei contratti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione può essere fondata solo ed esclusivamente su esigenze temporanee ed eccezionali: tra queste, non figura il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, previsto dalla legge. Il caso in questione riguarda i contratti per gli infermiere, laddove le Aziende ospedaliere individuano come giustificazione del termine l’esigenza di assicurare la continuità del servizio sanitario, a fronte di impedimenti normativi ad assumere con contratti a tempo indeterminato.
 
In realtà, però, la Suprema Corte afferma che le esigenze temporanee ed eccezionali richieste dal legislatore, a partire dall’anno 2006, per la stipula dei contratti a termine non possono essere intese come divieto di assunzioni a tempo indeterminato. Al contrario, ne deriverebbe un vero e proprio blocco delle assunzioni, con inevitabili effetti sulla continuità dei servizi assistenziali. 
 

Risarcimento danni per gli infermieri

Con la sentenza citata, la Corte è andata oltre, precisando che il lavoratore, vittima della illegittima reiterazione di contratti a termine, non solo ha diritto al risarcimento del danno (che nel caso di specie è ammontato a sei mensilità) relativo alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile, ma può addirittura avvalersi di una presunzione di legge circa l’esistenza stessa del danno, anche in conformità a quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’UE, ferma restando la possibilità di dimostrare l’esistenza di ulteriori danni. In particolare, il risarcimento del danno in questione sarebbe pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
 
Se anche tu sei stato vittima dell’illegittimo rinnovo reiterato di contratti a termine da parte della PA, puoi agire chiedendo il risarcimento del danno alla tua Amministrazione di appartenenza. 

Per maggiori informazioni sul ricorso clicca su INIZIA e compila il form, sarai ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



16/03/2023

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