Capita spesso che all'assunzione degli infermieri venga preferita la formula del continuo rinnovo dei contratti a tempo determinato, impedendo così al lavoratore di poter fare affidamento su una stabilità lavorativa. Il giudice può anche stabilire un risarcimento danni, relativo alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile.
Il contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, viene stabilito attraverso un accordo individuale che segue le prescrizioni di legge e quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. È il CCNL infatti che stabilisce le specifiche del contratto e le condizioni che devono essere rispettate da datori di lavoro e lavoratori.
Il contratto di lavoro deve dunque presentare alcune caratteristiche essenziali. Prima di tutto, deve essere formalizzato per iscritto e deve obbligatoriamente includere i seguenti elementi:
- La tipologia di rapporto di lavoro (tempo determinato, indeterminato, part-time o tempo pieno)
- La data di inizio del rapporto di lavoro
- La categoria professionale (A, B, Bs, C, D o Ds), il profilo professionale e il livello di retribuzione iniziale (ad es. Bs1, D0, ecc.)
- La durata del periodo di prova
- La sede di destinazione iniziale dell’attività lavorativa o l’Unità Operativa e/o la sede di servizio (se l’AUSL è composta da strutture in più territori, sarà necessario specificare il territorio)
- Il termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il contratto individuale deve specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL in vigore – anche in caso di risoluzione del contratto – e deve indicare i termini di preavviso.
L’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso di un rapporto di lavoro part-time, il contratto individuale deve anche specificare l’articolazione dell’orario di lavoro assegnato (part-time verticale, orizzontale o misto e percentuale di part-time).
L’assunzione di un infermiere a tempo determinato è molto frequente. L’assunzione a tempo determinato implica che il contratto ha una data di inizio e fine concordata e, in caso di necessità di personale, l’azienda sanitaria può decidere di rinnovare il contratto fino ad un massimo di 36 mesi, ma non c’è un rinnovo automatico.
Illegittima la reiterata proroga dei contratti
Risarcimento danni per gli infermieri
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16/03/2023