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Imposte e tasse, la domanda di condono equivale a rinuncia della prescrizione

Imposte e tasse, la domanda di condono equivale a rinuncia della prescrizione

La proposizione dell’istanza di condono da parte del debitore rappresenta un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata.

Imposte e tasse, domanda di condono: la sentenza della Suprema Corte

Lo hanno stabilito i Giudici della Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 16 giugno 2016 , n. 12407  .
La Cassazione ha statuito che alla proposizione dell’istanza di condono (rectius di definizione dei carichi pregressi, ex art. 12 della Legge n. 289/2002) da parte del debitore deve attribuirsi valore di comportamento concludente ed univocamente qualificabile come obiettivamente incompatibile con la volontà dello stesso di volersi avvalere di cause estintive del diritto altrui eventualmente già maturatesi e rimesse alla sua disponibilità, quali la prescrizione della pretesa fiscale.

Imposte e tasse, domanda di condono: i fatti

I fatti traggono origine da una opposizione all’esecuzione davanti al giudice di pace, avverso una intimazione di pagamento notificata il 5.3.2008 derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative e la relativa iscrizione a ruolo del credito effettuata dalla Prefettura di Catanzaro, a fronte di una cartella di pagamento notificata il 12.5.1997.

Veniva eccepita la prescrizione del credito, essendo passati oltre cinque anni tra la data della notifica della cartella e la data della notifica dell’intimazione.

Il Giudice di Pace di Catanzaro accolse l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, pur avendo in precedenza l’opponente chiesto di essere ammesso a fruire della procedura di condono.

Si giungeva, successivamente, in Cassazione.

Imposte e tasse, cosa comporta la prescrizione della pretesa fiscale

La prescrizione della pretesa fiscale comporta l’inequivocabile volontà di considerare come tuttora esistente ed azionabile il diritto dell’Amministrazione, senza che rilevino né l’eventuale ignoranza sulla maturata prescrizione in capo al debitore al momento della presentazione dell’istanza e neppure i motivi che l’hanno determinato ad accedere alla procedura di condono, finalizzati alla definizione definitiva dei propri rapporti pregressi con l’amministrazione e all’evitare l’instaurarsi di un futuro contenzioso sottraendosi alla prospettiva della esecuzione forzata ed usufruendo al contempo di una significativa riduzione degli importi richiesti (nel caso di specie, il contribuente avrebbe fruito di una riduzione del 75% sulla sorte capitale e della rinuncia da parte dell’Amministrazione agli interessi moratori).

Imposte e tasse, domanda di condono: le conclusioni

In definitiva, il comportamento del contribuente che richieda di essere ammesso ai benefici previsti dalla legge per la definizione dei carichi pregressi integra, quindi, rinuncia tacita alla prescrizione già maturatasi, ex art. 2937 c.c.. Ciò che consegue è che il contribuente non potrà far successivamente riferimento a fatti estintivi verificatisi prima della sua spontanea manifestazione di volontà di usufruire della procedura di condono.

Articolo a cura della Dott.ssa Raffaella Lauricella

19/04/2017

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