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Indennità trasferimento militari: il Consiglio di Stato conferma il diritto

Indennità trasferimento militari: il Consiglio di Stato conferma il diritto

La questione dell’indennità trasferimento militari torna al centro dell’attenzione con una decisione molto importante. Con sentenza n. 02048/2026, il Consiglio di Stato – Sezione Seconda – ha confermato il diritto di un ufficiale dell’Esercito a percepire l’indennità di trasferimento d’autorità prevista dalla legge n. 86/2001, in conseguenza del superamento di un concorso riservato al personale militare.

Il caso sull’indennità di trasferimento per militari

Un sottufficiale dell’Esercito appartenente al ruolo dei sergenti ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto nel 2011 per il reclutamento di 60 ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni.

Il bando era riservato esclusivamente al personale militare già in servizio. Tra i destinatari vi erano, infatti, anche i sottufficiali del ruolo dei sergenti con almeno tre anni di permanenza nel ruolo.

Risultato vincitore, il militare è stato nominato sottotenente e, al termine del corso formativo, trasferito d’autorità dalla sede di Grosseto a quella di Orio al Serio, per una distanza di circa 500 chilometri.

Di conseguenza, ha chiesto il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001.

L’amministrazione, tuttavia, non ha mai risposto. Il silenzio è rimasto tale sia nei confronti del militare sia nei confronti dello Stato Maggiore dell’Esercito, che aveva a sua volta chiesto chiarimenti a PERSOMIL.

Per questo motivo, il militare ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso in ogni sua parte.

Successivamente, il Ministero ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato. Secondo la tesi ministeriale, il concorso avrebbe avuto natura pubblica e il passaggio di grado avrebbe determinato la novazione del rapporto di impiego. Da ciò sarebbe derivata la qualificazione del trasferimento come prima assegnazione di sede.

Il Consiglio di Stato, però, ha respinto l’appello, ritenendolo manifestamente infondato e condannando il Ministero anche al pagamento di una sanzione aggiuntiva.

Perché il Ministero ha negato l’indennità di trasferimento

Il punto centrale della controversia riguarda la qualificazione del concorso.

La tesi difensiva del Ministero era questa: il concorso sarebbe da considerarsi un concorso pubblico aperto, con una quota riservata al personale militare. Di conseguenza, il superamento del concorso avrebbe determinato una novazione del rapporto di impiego. Per questa ragione, il trasferimento successivo avrebbe dovuto essere considerato come prima assegnazione di sede e non come trasferimento d’autorità. Secondo questa impostazione, quindi, l’indennità non sarebbe stata dovuta.

Tuttavia, questa ricostruzione è smentita dalla lettura del bando.

L’art. 2 del bando ha infatti previsto che potessero partecipare esclusivamente militari già in servizio, tra cui i sottufficiali del ruolo dei sergenti.

Non si trattava, quindi, di un concorso aperto al pubblico con posti riservati. Al contrario, si trattava di un concorso interamente riservato al personale militare.

Inoltre, la presenza di un’ulteriore riserva interna in favore del ruolo dei marescialli, una vera e propria “riserva nella riserva”, come la definisce il Consiglio di Stato, non modifica la natura della procedura. La procedura resta infatti integralmente riservata al personale già in servizio.

La decisione del Consiglio di Stato

Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero, confermando sia la decisione del TAR sia il diritto del militare all’indennità.

Il principio affermato è chiaro: quando il concorso è riservato, o anche solo parzialmente riservato, al personale militare, non si verifica alcuna novazione del rapporto di impiego.

Di conseguenza, il trasferimento che segue deve essere qualificato come trasferimento d’autorità a tutti gli effetti, con pieno diritto all’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001.

Peraltro, lo stesso dispaccio di trasferimento qualificava correttamente la movimentazione come trasferimento d’autorità.

Cosa significa questa sentenza per i militari

Questa pronuncia afferma un principio di grande rilievo e di portata generale.

Nei concorsi interni riservati alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate, l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta.

Inoltre, questo vale anche quando il bando prevede formalmente una quota aperta all’esterno, purché il posto conseguito dal militare rientri nella quota riservata al personale in servizio.

In una simile ipotesi, infatti, la veste formalmente “pubblica” del concorso non è sufficiente a far venir meno il diritto all’indennità.

Prescrizione dell’indennità di trasferimento militari

C’è un altro profilo molto importante da considerare.

Il diritto all’indennità è soggetto a prescrizione quinquennale, con decorrenza da ogni singola mensilità non corrisposta.

Per questo motivo, è fondamentale agire tempestivamente per non perdere le somme maturate.

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10/04/2026

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