Ipoteca: per Equitalia vige l’obbligo del contraddittorio
E’ nulla l’iscrizione di ipoteca per cartelle notificate da oltre un anno senza contraddittorio preventivo con il contribuente.
Pronunciandosi in tema di riscossione coattiva delle imposte, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Cassazione Civile – Sentenza 22 febbraio 2017 , n. 4587) ha rammentato l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.
La Corte di cassazione ha così accolto il ricorso del contribuente (nella specie un consorzio) aderendo alla censura della società che aveva evidenziato che nel caso in cui Equitalia voglia iscrivere ipoteca su un immobile per cartelle notificate da oltre un anno, deve necessariamente notificare, antecedentemente a detta iscrizione, un’intimazione di pagamento al contribuente, a pena di illegittimità e conseguente cancellazione della stessa ipoteca.