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MMG, decreto Calabria: non è incompatibile con attività libero professionale

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Pubblicate le graduatorie degli ammessi al Corso di formazione specifica in Medicina generale, MMG 2022-25. Chiunque risulti ammesso e desidera continuare a svolgere attività libera professionale, può proporre ricorso e ottenere il suo diritto a proseguire con il lavoro!

MMG, Decreto Calabria e attività libero professionale

In questi giorni le Regioni hanno iniziato a pubblicare le graduatorie degli ammessi al corso di Medicina Generale MMG, ex Decreto Calabria, indetto per il triennio 2022-2025. Tuttavia, coloro i quali sono risultati vincitori di uno dei posti messi a bando e svolgono una attività lavorativa, a causa dell’illegittima preclusione contenuta nei bandi di ammissione, si vedranno costretti a scegliere di rinunciare alla propria attività professionale oppure a rifiutare il posto ottenuto.

Tale incompatibilità tra la frequentazione del corso di Medicina Generale ex Decreto Calabria e lo svolgimento di attività libera professione è assolutamente illegittima. Secondo il Giudice amministrativo, infatti, la predetta incompatibilità non è assoluta, ma dovrà essere verificata in concreto.
La giurisprudenza, in numerose occasioni, ha accolto le istanze dei nostri ricorrenti e ha chiarito che dalla normativa vigente “può desumersi che non vi sia una assoluta incompatibilità tra la partecipazione al corso e lo svolgimento di attività libero professionali che possano essere in concreto svolte senza pregiudicare l’adempimento degli imposti obblighi formativi”.

Pertanto, tutti coloro i quali sono risultati vincitori al corso MMG 2022/2025 e desiderano continuare a svolgere la propria attività lavorativa possono proporre ricorso e frequentare il corso senza alcuna incompatibilità.

Bando MMG, cosa prevede

Nei bandi di ammissione al corso di Medicina Generale tramite Decreto Calabria anche per il triennio 2022-2025 sono richiamate le norme sulla incompatibilità con la libera professione previste per i corsisti con borsa.

Nonostante ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Decreto Calabria, i corsisti tramite graduatoria riservata sono ammessi senza borsa, le Regioni hanno esteso ai corsisti soprannumerari le incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006 per i corsisti con borsa.

Tale preclusione è assolutamente illegittima in quanto secondo la pretesa incompatibilità imposta ai corsisti di Medicina Generale del contingente del Decreto Calabria, gli stessi non essendo percettori di borsa e non potendo svolgere attività libero professionale, non hanno diritto ad alcuna fonte di reddito.

Negli ultimi anni abbiamo vinto decine di ricorsi per i corsisti del primo anno di Medicina Generale che si iscrivono come soprannumerari senza borsa nel Decreto Calabria. Sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato hanno confermato che l’esercizio di attività libero professionale è “compatibile in concreto con gli obblighi formativi”, consentendo ai nostri clienti di continuare a esercitare libera professione durante il corso.

MMG 2022-25, idoneità pregressa ottenuta nella stessa Regione

I bandi di ammissione al corso triennale di formazione specifica in MMG tramite graduatoria riservata per il triennio 2022-25 indetti dalle Regioni, tra i requisiti di ammissione richiedono il possesso dell’idoneità al concorso conseguita nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2022-2025 purché la stessa sia stata ottenuta nella stessa regione presso la quale il candidato intende presentare la relativa domanda di ammissione al corso.

Secondo tale preclusione, che riteniamo assolutamente illegittima, i candidati soprannumerari possono fare domanda di accesso al corso tramite graduatoria riservata in una sola delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati ritenuti idonei, pena l’esclusione dal corso.

In numerose occasioni il Tar Lazio, alla luce del fatto che “le prove relative al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale hanno carattere nazionale e che le predette prove sono identiche per tutti i candidati”, ha confermato l’illegittimità di tale restrizione, ritenendo necessario “in virtù dell’emergenza di questi ultimi anni, garantire il maggior numero di candidati, in virtù del principio generale del favor partecipationis, in modo tale da poter ricoprire tutti i posti disponibili”.

 

Il nostro studio legale è da anni in prima linea per tutelare i candidati dalle illegittimità che possono verificarsi ai concorsi pubblici. Come sempre, siamo pronti a difendere i vostri diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



26/06/2023

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