Monetizzazione delle ferie non godute: come funziona?

ferie non godute

In caso di ferie non godute, quando la mancata fruizione è causata da esigenze di servizio o comunque non imputabile al lavoratore, tra cui la malattia, quest’ultimo ha diritto ad una monetizzazione.

Monetizzazione ferie non godute

Tra le molteplici voci che compongono la retribuzione del militare, idonee ad aumentare il montante contributivo, vi sono sicuramente le retribuzioni accessorie. Sono somme di denaro che si aggiungono alla normale retribuzione, come gli straordinari. Con tale termine si intendono anche le ferie non godute e l’indennità di mancato preavviso.

La nuova normativa ha reso necessario valorizzare in maniera univoca le retribuzioni accessorie, per cui in casi di periodi di servizio che non coprano l’intero anno solare tali emolumenti dovranno essere ragguagliati a importo annuo (cioè annualizzati).

Le ferie non godute possono essere monetizzate e incassate. Il compenso per ferie non godute spetta sia quando la mancata fruizione derivi da esigenze di servizio che quando derivi da causa non imputabile al lavoratore, tra cui specificamente la causa di malattia.

Le nostre vittorie

Sono ben due le sentenze che sostengono tale orientamento: La sentenza n. 2555/2021 emessa dal Consiglio d Stato – Sezione II, confermando il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, e l’ordinanza n.19330 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, riguardante il caso di una donna che non aveva potuto fruire delle ferie perché in congedo obbligatorio per maternità. La Corte di Cassazione ha osservato, sul caso, che il divieto di monetizzazione delle ferie non era applicabile in quanto per la lavoratrice non era possibile fruire delle ferie, essendo in astensione obbligatoria per maternità.

Il nostro studio è riuscito ad ottenere la liquidazione delle ferie non godute da parte di un dipendente delle forze dell’ordine, avanzando la relativa istanza all’amministrazione datoriale di competenza.

La richiesta di monetizzazione ferie non godute va presentata in prima istanza all’Amministrazione datoriale, solo in caso di rigetto della stessa è possibile proporre ricorso presso la Corte dei Conti competente o dinnanzi al Tribunale del Lavoro.

 

Ferie non godute e indennità di mancato preavviso

Per quanto concerne ferie non godute e l’indennità di mancato preavviso,  in caso di rapporto lavorativo che copra l’intero anno le indennità di mancato preavviso e le ferie non godute si sommano al salario accessorio nell’importo effettivamente erogato, mentre in casi di periodi di servizio che non coprano l’intero anno solare tali emolumenti dovranno essere ragguagliati a importo annuo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2555/2021 del 26 marzo 2021, ha rigettato il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sentenza del Tar. Marche, concernente il pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non godute da un appartenente al Corpo. La tematica delle ferie non godute (ivi compresi riposi e recuperi) è sempre più all’attenzione dei Tar. Nello specifico, la mancata fruizione delle ferie nell’anno in corso costituisce voce di risarcimento del danno azionabile dal dipendente entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa dei Tar ha statuito che ”Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi“. L’orientamento costante della giurisprudenza è nel senso di ritenere che: ”il diritto del pubblico dipendente al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende, in coerenza con i principi contenuti nell’art. 36 Cost. direttamente dal mancato godimento del congedo ordinario e in correlazione con la retribuibilità delle prestazioni lavorative”.

In buona sostanza, fermo il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, qualora per improcrastinabili esigenze di servizio, non  è stata possibile la fruizione da parte del dipendente, a quest’ultimo spetta un riposo compensativo ovvero, in alternativa, la corresponsione di un’indennità sostitutiva, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, quest’ultima, inevitabile conseguenza dell’altro principio di effettività della prestazione, per il quale la concreta effettuazione di una prestazione lavorativa (anche a prescindere da una espressa disposizione di legge e sempre che non sussista un espresso divieto), coerentemente con la natura sinallagmatica del rapporto, pone l’obbligo della sua (adeguata) remunerazione operandosi, in mancanza di espressa previsione legislativa, applicazione diretta dell’art. 36 Cost.



21/02/2023

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