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Morte paziente, non è responsabile il medico che omette le visite domiciliari

Morte paziente, non è responsabile il medico che omette le visite domiciliari

Morte pazienteIl medico di base, meglio noto come medico di famiglia, non è ritenuto responsabile della morte del proprio paziente anche quando non si presenti alle visite domiciliari: egli infatti, può essere a ragione accusato di aver tenuto una condotta negligente e di aver mancato ai propri doveri professionali, ma non di aver conseguentemente causato, come risultato non voluto, la morte del paziente. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione il 23 giugno 2016, con sentenza n. 26095. Nel caso di specie, la moglie di un paziente aveva ripetutamente tentato di rintracciare il proprio medico generico, senza però ottenere alcun risultato, prima del ricovero del marito, il quale è morto qualche giorno dopo in ospedale. Il processo verterebbe su alcuni temi centrali noti alla giurisprudenza: il medico infatti è stato accusato di omicidio colposo, sulla base dello schema legislativo ex art. 586 c.p., il quale stabilisce che, quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, egli risponde a titolo di colpa di quell’evento.

Morte paziente: l’iter giuridico della vicenda

La donna ricorrente ha ravvisato la responsabilità del medico nel rifiuto della visita domiciliare, quale condotta omissiva ricollegabile al decesso del marito, mancando però di specificare in base a quale elementi possa ricostruirsi il nesso eziologico. Il ricorso, che era già stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Cagliari (la quale confermava la sentenza di assoluzione del medico del Tribunale cittadino), è stato definitivamente confermato tale dalla Corte di Cassazione.

La diagnosi di entrata del paziente era stata inizialmente quella di sospetta broncopolmonite, fino a quando la malattia, diventata precipitosamente grave, ha portato alla morte dello stesso, deceduto per “pneoumonite alveolo diffusa, fibrosi settiale […]” e con causa di insufficienza respiratoria.

La ricostruzione del processo è stata importante ai fini della qualifica della malattia: accertati i tentativi della moglie di chiamare il medico di base, dato lo stato febbrile del marito, soggetto già sofferente di diabete, asma e bronchite, sono stati fondamentali i contributi degli esperti per superare il contrasto tra le valutazioni medico-legali acquisite, divergenti sulla natura della polmonite del paziente e sulle connesse cause del decesso. I periti del giudice individuarono la causa della morte del paziente in un’insufficienza respiratoria e cardiaca avvenuta in un complesso quadro di compromissione polmonare, escludendo invece una polmonite batterica (avanzata da un perito) e affermando che la visita domiciliare, anche se doverosa, non avrebbe comunque consentito, quasi certamente o probabilmente, di formulare una diagnosi adatta, data la scarsa rilevanza del fenomeno clinico e la condotta altalenante del paziente. I periti hanno ritenuto che la visita domiciliare quindi avrebbe sicuramente consentito di accertare la necessità del ricovero, ma che il decesso sarebbe comunque avvenuto, visti i fattori di rischio presenti. Pertanto, fatta applicazione dei principi di diritto della nota giurisprudenza delle Sezioni Unite, con la sentenza Franzese del 2002, ritenendo indimostrato che un ricovero antecedente potesse efficacemente contrastare il decorso patologico ed evitare l’evento morte, il medico era stato assolto per insussistenza del fatto, difettando il nesso causale tra la sua condotta omissiva e la morte del paziente.

Morte paziente: non basta un semplice nesso oggettivo

Quanto alla necessità che l’evento morte (o lesioni) sia collegato al reato voluto, pare sufficiente un ulteriore richiamo alla giurisprudenza, secondo la quale, in particolare in materia di cessione di sostanze stupefacenti con conseguente morte dell’assuntore, “in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.” In altre parole: non basta un semplice nesso oggettivo, il medico doveva poter concretamente prevedere l’evento che, in questo caso, è stato atipico. La genericità dei motivi indicati, che non hanno consentito la qualifica omissiva della condotta del medico (e quindi colpevole) ha reso inammissibile il ricorso, assolvendo nuovamente l’imputato da tutte le accuse.

Articolo a cura di Cristina Ciulla

15/07/2016

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