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Pensioni Dirigenti di Polizia di Stato, illegittimo il mancato computo della promozione alla vigilia

promozione alla vigiliaSecondo una recente pronuncia del Tar Lazio (Cfr. Sent. 9440/2018 del 18.09.2018), la disposizione di cui all’art. 9, comma 21, Legge n.122/2010, con cui si disponeva il blocco
per il personale non contrattualizzato della Pubblica Amministrazione dei meccanismi di adeguamento retributivo (leggasi “avanzamenti di carriera”) per il triennio 2011/2012/2013, sarebbe illegittima nella misura in cui non considera questi meccanismi di progressione carriera ai fini pensionistici.

In particolare, il citato art. 9, comma 21 ha disposto il congelamento degli effetti economici (ma non degli effetti giuridici) degli avanzamenti di carriera del personale della Pubblica Amministrazione per il triennio 2011/2013 come, ad esempio, quello di cui all’art. 1, comma 260, Legge n.266/2005 che disciplinava l’istituto del c.d. “Promozione alla vigilia
applicabile ai soli Dirigenti Superiori ed ai Dirigenti Generali della Polizia di Stato.

In altre parole, prima della sentenza in commento, l’INPDAP e poi l’INPS forti di una arbitraria interpretazione della legge n.122/2010 relativa alla spending review, non consideravano neppure ai fini pensionistici gli avanzamenti di carriera disposti in applicazione dell’istituto della “promozione alla vigilia” con riferimento ai dirigenti di Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato congedati nel triennio 2011/2013, ciò comportando delle inevitabili ricadute negative sul calcolo pensionistico relativo ai singoli dirigenti, nonché sul conseguente rateo mensile di pensione percepito.

Il Tar Lazio ha invece stabilito, con la sentenza del mese di settembre del 2018 in commento, che la norma di cui alla legge n.122/2010 che ha bloccato gli effetti economici (non quelli giuridici, ndr) delle progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, a carattere transitorio e non definitivo, applicandosi, di
conseguenza, solamente …(omissis)… a quelle promozioni disposte nel triennio indicato (2011/2013) che sono strumentali a vere progressioni di carriera con correlato esercizio (effettivo) di funzioni in mansioni superiori nell’ambito del rapporto di lavoro in atto …(omissis)…

Ancor più semplicemente, il blocco stipendiale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui alla legge n.122/2010 si applicherebbe soltanto a quei dipendenti ancora in servizio, il cui  avanzamento di carriera (comunque disposto) comporterebbe una aumento retributivo immediato dovuto allo svolgimento di mansioni riconducibili ad una qualifica superiore. Al contrario, tale blocco stipendiale non si applica a coloro che abbiano conseguito l’avanzamento di carriera al momento del congedo ed a soli fini pensionistici (come con la Promozione alla vigilia), ovvero con il fine esclusivo di aumentare il montante contributivo e, conseguentemente, l’importo della pensione.

Pertanto, tutti i Dirigenti Superiori e Generali della Polizia di Stato che soddisfano i seguenti requisiti

– sono andati in pensione nel triennio intercorrente tra  l’01.01.2011 ed il 31.12.2013;
– hanno diritto all’avanzamento di carriera disposto dell’art. 1, comma 260 legge n.266/2005 (promozione alla vigilia);

hanno diritto all’applicazione della maggiorazione contributiva e devono fare ricorso per recuperare tutte le somme perse dal momento in cui sono andati in pensione sino alla pubblicazione della sentenza favorevole e adeguando la loro attuale pensione in ragione della maggiorazione contributiva all’epoca negata.

Per ulteriori informazioni potete contattare lo studio legale inviando una mail a [email protected]

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24/10/2018

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