Procedimenti civili in cassazione: precisazioni in tema di notifiche a mezzo pec
E’ valida la notificazione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente, del decreto del presidente di fissazione dell’adunanza camerale con la proposta di definizione ravvisata dal relatore?
All’interrogativo che precede i Giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza 13 marzo 2017 , n. 6369 , hanno fornito risposta positiva.
Rigettata la tesi di parte ricorrente, ad avviso della quale sarebbe stata invalida la notificazione del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della proposta, sollevata sul rilievo che essa sarebbe stata effettuata per via telematica alla casella di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente, anziché presso il domicilio eletto in Roma dal ricorrente.
Procedimenti civili in cassazione, l’ordinanza
La Corte di Cassazione ha, invero, affermato che – a prescindere dal rilievo che la notificazione è andata a buon fine e ha raggiunto pienamente il suo scopo, come dimostrato non solo dalle attestazioni di cancelleria ma anche dalla stessa presentazione della memoria da parte del difensore della ricorrente – la doglianza del ricorrente non tiene conto della circostanza che, a partire dal 15 febbraio 2016, è divenuta operativa, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero della giustizia 19 gennaio 2016 che ha accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte di cassazione, la disciplina dettata dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221: con la conseguenza che, a partire da quella data, nei procedimenti civili di cassazione «le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» (comma 4), rimanendo salva la possibilità di eseguire le comunicazioni e le notificazioni «mediante deposito in cancelleria» se non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata «per cause imputabili al destinatario» (comma 6), e rendendosi applicabile la disciplina dell’art. 136, terzo comma, e degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile «quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario» (comma 8).
Pertanto, conclude il Collegio, è pienamente rituale la notificazione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente del decreto del presidente di fissazione dell’adunanza camerale con la proposta di definizione ravvisata dal relatore, non essendo configurabile alcuna invalidità per la mancata notifica di detto decreto a mezzo ufficiale giudiziario presso lo studio del domicilio eletto in Roma dal ricorrente.
Adriana Costanzo per Norma.dbi.it