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Pubblica amministrazione, quando sussiste lo “sviamento di potere”?

Pubblica amministrazione, quando sussiste lo “sviamento di potere”?

In mancanza di elementi di prova precisi e concordanti, gli indizi sulla illegittimità della finalità perseguita dalla p.A. sono sufficienti a supportare la censura di eccesso di potere per sviamento?

1438755836-0-sicilia-enti-locali-ecco-le-novita-nella-riforma-della-pubblica-amministrazioneSecondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la censura di eccesso di potere per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dall’organo amministrativo. Affinché la censura di sviamento di potere possa ritenersi fondata è necessario, quindi, che gli elementi emersi rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell’atto.
pubblica-amministrazione-silenziouD’altro canto, il vizio di sviamento di potere, così come ogni altro vizio che interessi l’atto amministrativo determinandone l’illegittimità, deve emergere dal medesimo atto amministrativo (ed in particolare attraverso l’esame accurato di una sua motivazione non insufficiente), nonché dagli atti del procedimento. Né, al contrario, la sussistenza del vizio di illegittimità dell’atto, e segnatamente del vizio di sviamento di potere, può essere desunta da atti e/o comportamenti dell’amministrazione ulteriori, distinti e/o privi di connessione con il provvedimento impugnato. La sussistenza del vizio non può dunque essere rilevata attraverso elementi esterni, e come tali estranei a quello stesso atto del quale si richiede che venga rilevata la patologia.
Nel caso di specie, (T.A.R. Lombardia – Milano – Sentenza  4 ottobre 2016 , n. 1805) il ricorrente sosteneva che la p.A., con l’atto impugnato, aveva inteso perseguire un fine diverso da quello tipico; tuttavia, tale assunto era supportato da mere generiche affermazioni, del tutto indimostrate, che non trovavano alcun riscontro né nel tenore della determinazione impugnata, né negli atti ad essa antecedenti.

Articolo a cura dell’Avv. Chiara Campanelli

20/10/2016

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