[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”28750″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_text_separator title=”RECLAMO PER LA MOBILITÀ” color=”pink” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Come per le precedenti procedure, anche questa mobilità 2020/21 presenta diverse illegittimità che penalizzano i docenti che ne hanno fatto domanda. In questi giorni, il Miur ha iniziato a inviate le notifiche di convalida delle domande di Mobilità, convalidate dai vari Ambiti territoriali di competenza, con i relativi punteggi.
Molti docenti però, oltre ai titoli di merito, di servizio ed eventuali precedenze, non hanno ottenuto il riconoscimento dei propri diritti, quali il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, o la precedenza relativa alla L.104/92 in caso di referente unico di genitore gravemente disabile. Tali sono alcune delle illegittimità per cui il nostro studio ha già avviato i ricorsi a tutela dei docenti illegittimamente danneggiati.
Avverso il mancato riconoscimento di tali diritti, prima della presentazione del ricorso, è necessario inviare un apposito reclamo. Per tale ragione, il nostro Studio legale, da sempre al fianco dei docenti, ha predisposto diversi reclami per potere al meglio tutelare ciascun docente.
Per ottenere il reclamo, compila il nostro form:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”RICORSO” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Molti docenti possono già presentare domanda di Mobilità territoriale per l’anno 2020/2021. Come successo per gli anni precedenti, alcune categorie di docenti sono fortemente penalizzate e non potranno godere delle precedenze previste dalla legge.
Dall’ordinanza e dal CCNI presupposto, infatti, emerge che il MIUR non permetterà loro di inserire, pur avendone diritto, la precedenza per la scelta della sede di destinazione.
Il nostro Studio legale, da sempre impegnato nella tutela dei diritti dei docenti, ha attivato diverse azioni legali per consentire a chi ne ha diritto di ottenere la dovuta precedenza nella Mobilità territoriale 2020/2021. In particolare, lo studio ha predisposto:
- 1. ricorso ex l.104/1992 per ottenere il diritto di precedenza ed il trasferimento per chi assiste parente ed affine sino al terzo grado;
- 2. ricorso ex art 42 bis dgs 151/2001 volto ad ottenere assegnazione temporanea triennale per chi ha figli inferiori ad anni 3;
- 3. ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso gli istituti paritari.
- 4. ricorso volto ad ottenere la precedenza per i docenti dei licei musicali
Al fine di proteggere i docenti interessati dalle illegittimità perpetrate dal Miur, lo studio legale Leone–Fell offre tutta l’assistenza necessaria per la predisposizione degli eventuali reclami avverso le “notifiche” per il mancato riconoscimento dei servizi e/o delle precedenze fatte valere dagli stessi, nonché, infine, per la predisposizione dei ricorsi avverso l’Ordinanza o all’esito delle procedure di mobilità.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_message message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]
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[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”GIURISPRUDENZA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Il nostro studio legale ha già ottenuto diversi successi in situazioni analoghe a quelle descritte sopra.
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Basti qui ricordare che la Giurisprudenza, sia ordinaria, sia amministrativa, in diverse occasioni ed anche di recente, ha accolto i nostri ricorsi ritenendo, tra le altre, fondata la censura con cui i nostri legali avevano lamentato la violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte delle ultime Ordinanze ministeriali inerenti la mobilità scolastica, nella parte in cui realizza una disparità di trattamento tra docenti che avevano partecipano alla mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla mobilità interprovinciale.
Ed inoltre, a titolo esemplificativo si riporta quanto statuito al proposito dal Tribunale di Messina in riferimento alla mobilità 2017/2018 rilevando espressamente che “la clausola pattizia…, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall’inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato”.
Al contempo, i Tribunali ordinari in funzione di Giudice del Lavoro hanno altresì riconosciuto il diritto dei docenti ricorrenti ad avere riconosciuto per intero il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie, con relative ripercussioni sul posizionamento degli stessi nelle graduatorie di mobilità.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
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