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Ricostruzione carriera e rideterminazione TFR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]tfrEntro il 31 dicembre di ogni anno, migliaia di docenti presentano la domanda di ricostruzione della carriera, con la quale viene chiesto il riconoscimento come servizio di ruolo, a fini giuridici ed economici, dell’intero servizio preruolo, con collocamento al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata.

È però previsto che tale servizio venga riconosciuto, a fini giuridici ed economici, soltanto per i primi 4 anni: per la parte eccedente, il servizio verrà riconosciuto per 2/3 a fini giuridici ed economici e per il restante 1/3 a soli fini economici. Ciò comporta un notevole pregiudizio per il docente ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi, nonché ai fini dell’esatta commisurazione del TFR

A ciò si aggiunge anche il fatto che il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non viene riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto la suddetta normativa prende in considerazione soltanto il servizio prestato nelle sole scuole pareggiate e parificate.

Invero, il personale della scuola ha diritto, ai fini della carriera, a vedersi riconosciuto tutto il servizio preruolo svolto, come chiarito dalla Cassazione, IV Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 31149 e 31150 del 28 novembre 2019. Oltre alla Suprema Corte, numerose sentenze di merito sono state pronunciate sul punto, anche presso il Tribunale di Palermo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Può aderire al ricorso il personale docente che ha già ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera e che ha prestato servizio preruolo, oltre che nelle scuole statali, anche nelle scuole paritarie.

Il ricorso potrà essere proposto se non sono trascorsi più di dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ricostruzione della carriera, e più precisamente entro dieci anni dalla data della conferma in ruolo.

Il termine si riduce a cinque anni qualora si debbano percepire degli arretrati, dovuti per la tardiva presentazione della domanda.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”DOCUMENTI RICHIESTI” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  1. copia certificato storico di servizio;
  2. copia estratto contributivo INPS.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Giudice del lavoro[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]INDIVIDUALE[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]

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