Rigetto del Riconoscimento del titolo estero: il TAR rimette la questione alla Corte di Giustizia! Leggi l'articolo per saperne di più!
Rigetto del Riconoscimento del titolo estero: il TAR rimette la questione alla Corte di Giustizia!
Dopo più di un anno dalla prima ordinanza (la n. 2000 del 2023 – TAR Lazio) con la quale il Tar ha cambiato orientamento rispetto alla precedente giurisprudenza relativa al titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, annullando il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento presentata dalla docente nostra ricorrente, con una recentissima pronuncia il TAR Lazio, in seno ad un giudizio relativo al rigetto di un titolo conseguito da una nostra ricorrente all’estero, ha rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La decisione dei giudici
In particolare, il TAR ha rimesso alla Corte di Giustizia della Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, le seguenti questioni interpretative:
1) Se l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d’origine non permetta l’esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;
2) Nel caso in cui l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo N. 09521/2024 REG.RIC. III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d’origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione”;
La strada dei rigetti sembra pertanto sempre più difficile per il Ministero che, dunque, non solo non può legittimamente rigettare l’istanza di riconoscimento sulla base della qualifica attribuita al titolo dallo stato di origine senza una valutazione puntuale della formazione conseguita dall’istante e sulla equiparabilità della stessa alla formazione impartita in Italia, ma dovrà fare i conti con la Corte di Giustizia!
È pertanto importantissimo impugnare il provvedimento di rigetto al TAR Lazio, per poter ottenere la sospensione dello stesso, in attesa del vaglio della Corte di Giustizia. Da anni ci occupiamo di questi procedimenti: CONTATTACI!
05/11/2024