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Scuola, gli esclusi dal concorso 2012

preCon le Sentenze del TAR Lazio (Sezione Terza Bis n. 11078/2013 e n. 11697/2014), gli esclusi dal concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado, indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ovvero i laureati dopo l’anno accademico 2002/2003 privi di abilitazione all’insegnamento, in seguito all’impugnazione del bando, hanno ottenuto il riconoscimento ad essere ammessi legittimamente alla procedura selettiva (cfr. Sentenze TAR Lazio, Sezione Terza Bis n. 11078/2013 e n. 11697/2014).

I Giudici Amministrativi hanno, infatti, ritenuto che tale clausola escludente, si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge, anche da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento tra i candidati che hanno conseguito la laurea entro l’anno accademico 2002-2003 (ammessi al concorso a cattedre), e coloro che, invece, l’hanno conseguita negli anni successivi.

Secondo la decisione dei Giudici l’illegittimità si è manifestata nella mancata previsione di una clausola di salvaguardia attualizzata, rispetto a quella prevista dall’art. 2 del D.M. n. 460 del 1998 (espressamente richiamata nel bando impugnato), che ha introdotto una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1 maggio 2002.

Detta clausola di salvaguardia dispone l’ammissione al concorso, anche in mancanza di abilitazione, dei laureati negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 (secondo la durata del corso di studi, rispettivamente, quadriennale, quinquennale ed esaennale).

Considerato che il primo concorso successivo al 1 maggio 2002 è stato quello dell’anno 2012, e che la ratio sottesa alla clausola di salvaguardia è quella di applicare tale deroga al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale (e non certo dopo dieci anni), “ne consegue che l’Amministrazione, all’atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva” (cfr. Sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Bis n. 11078/2013 e n. 11697/2014).

Pertanto, la mancata attualizzazione della clausola di salvaguardia di cui al dall’art. 2 del D.M. n. 460 del 1998 all’interno del bando di concorso a cattedre dell’anno 2012, realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno conseguito la laurea entro l’anno accademico 2002/2003 e coloro che, invece, hanno conseguito la medesima laurea negli anni accademici successivi.

scuolaLa predetta disparità di trattamento, inoltre, risulta essere ulteriormente confermata dalle vicende occorse ai percorsi abilitanti nel periodo successivo al 2003.

Più precisamente, le Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario (SISS), attivate a partire dall’anno accademico 1999-2000, sono state sospese da una disposizione normativa a partire dall’anno accademico 2008-2009, per essere sostituite a decorrere dall’anno 2011-2012 dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), realizzando così un’impossibilità oggettiva al conseguimento dell’abilitazione per il periodo compreso tra il 2008 ed il 2011.

In nessun caso, dunque, i laureati a decorrere dall’anno accademico 2008-2009 avrebbero potuto conseguire l’abilitazione per espressa previsione legislativa. Ciò frusta in modo irragionevole, illogico e discriminante, il loro interesse legittimo a partecipare al concorso a cattedre dell’anno 2012.

Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, con una recente pronuncia (n. 9666/2015), pur richiamando nella parte motiva le sopracitate Sentenze (n. 11078/2013 e n. 11697/2014), condividendone l’assunto, “ha ritenuto fondate le censure proposte avverso tale clausola del bando, sia con riferimento al profilo attinente alla data del conseguimento del titolo di studi (così ritenendo legittima la

partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l’anno accademico 2002/2003), sia con riferimento al mancato possesso del titolo abilitativo (così consentendo la partecipazione ai candidati privi di abilitazione, per non averla potuto conseguire a causa della mancata attivazione delle SISS), limitatamente…. all’arco temporale 2008/2011..”, si è di fatto discostato (senza motivazione), in quanto ha accolto il ricorso soltanto per coloro che “non abbiano conseguito la laurea in un arco temporale in cui potevano conseguire il titolo abilitativo mediante frequenza delle SISS prima del 2008 o TFA dopo il 2011”.

Il ricorso è stato, pertanto, accolto nei confronti dei laureati/inabilitati nell’arco temporale 2008/2011, e non anche nei confronti dei laureati/inabilitati dopo l’anno accademico 2002/2003, nonostante la discrasia sussistente tra la parte motiva ed il dispositivo della sopracitata Sentenza n. 9666/2015, depositata il 17.07.2015.

Stante la pendenza del termine per l’appello, si rimane in attesa di ulteriori sviluppi giurisprudenziali sulla questione trattata. Per qualsiasi segnalazione, clicca qui.

“Approfondimento a cura dell’ Avv. Maria Saia”.

10/12/2015

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