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Specializzazioni mediche, il sì del Tribunale di Palermo al rimborso!

Aveva iniziato il corso di specializzazione in Nefrologia presso l’Università di Palermo nell’anno accademico 1989/90. Nel 2016, assistito e difeso dal nostro studio con la collaborazione dell’avv. Enrico Giuffrè, propone domanda al Tribunale di Palermo chiedendo un risarcimento economico per mancata tempestiva attuazione della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE del 26/01/82 da parte dello Stato Italiano. Il Tribunale civile di Palermo accoglie la domanda e dispone il risarcimento.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, gli specializzandi hanno diritto al risarcimento “per omessa trasposizione da parte dello Stato delle direttive comunitarie” relativamente agli anni accademici antecedenti alla entrata in vigore del decreto legislativo n.257/1991, ovvero anni 89/90 e 90/91.

Per la formazione dei medici specialistici, diverse direttive europee stabiliscono, sia per la formazione a tempo pieno che per quella a tempo ridotto, una remunerazione adeguata, riconoscendo agli specializzandi una borsa di studio,  che a partire dall’anno accademico 1991, il legislatore italiano ha stabilito nella misura di 21milioni e 500 mila lire. Con la successiva Legge n.370/1999, all’art.11, lo Stato italiano ha proceduto a un adempimento parziale soggettivo riconoscendo il diritto ad una borsa di studio annua, determinata nella somma onnicomprensiva di 13 milioni di lire, soltanto in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, dal 1983/1984 al 1990/1991, e destinatari di sentenze del Tar Lazio passate in giudicato “tenendo conto dell’impegno orario complessivo richiesto ai predetti specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso”.

Il Tribunale di Palermo, sul punto, invece, ha disposto che, “il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle Direttive 75/362/CC e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma solo di averlo frequentato senza essere stato remunerato”.

Il giudice ha accolto la domanda e ha stabilito un risarcimento di € 6.713,93 (oltre gli interessi), per il singolo anno privo di remunerazione.

Pertanto chiunque abbia frequentato una scuola di specializzazione medica a far data dall’anno accademico 1983/84, o chi ha visto rigettata la domanda in primo grado e volesse fare appello, può contattare il nostro Studio legale, inviando una mail a [email protected] per chiedere il rimborso delle somme non percepite.

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17/05/2019

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