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Stabilizzazione precari, assunzione diretta o concorso riservato?

stabilizzazione precariLa stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni può avvenire attraverso due procedure: assunzione diretta o tramite concorso. Entrambe le procedure rispondono però a giurisdizioni differenti.  Occorre precisare che l’art. 20 del Dlgs. n. 75/17 introduce una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle “professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni”.

In particolare, l’art. 20, comma 1, riguarda il “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” e consente l’assunzione diretta, senza concorso del personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso contemporaneamente delle tre condizioni elencante all’interno del comma.

Su di un altro fronte si muove il secondo comma della norma, ai sensi del quale le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti previsti dalla legge.

Ebbene fatta tale premessa, una recente pronuncia del Consiglio di Stato permette di far chiarezza sul riparto di giurisdizione in materia di procedure di stabilizzazione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

I giudici affermano che le due tipologie di procedure di stabilizzazione del personale su base selettiva o meno, sono distintamente individuate ai primi due commi dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 ed è bene chiarire che, rispetto all’alternativa posta da tale disposizione, la necessità del percorso selettivo si giustifica nelle sole procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati in precedenza assunti mediante prove di tipo concorsuale.

Il contenuto del primo comma dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, esclude il passaggio concorsuale, in quanto la stabilizzazione ivi prevista, può avvenire in presenza di determinati requisiti di accesso, secondo elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili dall’amministrazione, in difetto di esercizio di alcun potere discrezionale.

Inoltre, per determinare la corretta giurisdizione, non è l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma il fatto che alla stipula di esso si debba giungere attraverso una procedura concorsuale o meno. È in relazione a tale variabile che si registrano i differenti approdi giurisprudenziali in ordine alla giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego: se la stabilizzazione deve avvenire attraverso un concorso, la giurisdizione sulla procedura appartiene al giudice amministrativo, se essa può avvenire senza un concorso, la giurisdizione sulle controversie che ineriscono in ruolo appartiene al giudice civile. 

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13/04/2022

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