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Stabilizzazione precari, ok del Tar per i lavoratori somministrati

lavoratori somministratiAveva partecipato al concorso interno dall’Azienda ospedaliera dei Colli per la stabilizzazione dei precari, avendo avuto diversi contratti di somministrazione presso l’azienda per quasi 13 anni, ma era stata esclusa per mancanza di requisiti. Ha proposto ricorso e i giudici del Tar hanno accolto e disposto il reinserimento della candidata nell’elenco degli ammessi alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

L’avviso pubblico interno era infatti “riservato a personale, dirigenziale e non, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 comma 1 D.lgs. 75/2017”, ma la domanda della ricorrente era stata scartata per “assenza del requisito della maturazione al 31.12.2017 di almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni e a decorrere dal 01.01.2010, presso l’A.O. o altre Amministrazioni del SSN…

“Occorre comprendere – scrivono i giudici – se il lavoro “somministrato” possa considerarsi utile al fine del requisito dei tre anni di attività stante la scelta di esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione”. La nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018, nel fornire “prime indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018-2020”, alla lettera G) precisa che “sono esclusi dal processo di stabilizzazione …. i contratti di somministrazione presso le Pubbliche Amministrazioni…”.

Ma esiste anche la circolare n. 3/2017, emanata dopo la Legge Madia, che chiarisce alcuni punti riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico e infermieristico del Ssn. In particolare, al punto 3.2.8 della circolare, il ministero vuole ricordare che per procedere alla stabilizzazione del personale del Ssn si deve applicare anche il comma 543 della Legge 208/2015 che prevedere requisiti per accedere ai concorsi riservati al 50% dei precari in parte diversi dai requisiti pronunciati dalla Legge Madia.

Nello specifico, i requisiti temporali per maturare le 36 mensilità necessarie per ottenere la riserva vengono maturati al momento dell’indizione del bando di concorso, e non al 31/12/2017, termine fissato dalla Legge Madia. Inoltre, tra i contratti di lavoro flessibili che possono ottenere la riserva vi sono tutti i rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione sulla base dell’art. 36 del D.lgs 165/2001, quindi anche i lavoratori in somministrazione.

Per tale ragione, i Giudici del Tar hanno disposto l’inserimento della ricorrente nell’elenco degli ammessi alla stabilizzazione.

Pertanto, chiunque abbia ottenuto contratti di somministrazione può partecipare ai bandi interni per la stabilizzazione dei precari. Per maggiori informazioni e per ricevere una consulenza gratuita, invia una mail a [email protected]

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11/04/2022

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