Perché questo articolo è importante
La cosiddetta tassa etica è oggi al centro di verifiche e contestazioni sempre più frequenti. La recente risposta ad interpello n. 285/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l’addizionale può trovare applicazione anche nei confronti dei contribuenti in regime forfettario, ampliando la platea dei soggetti potenzialmente esposti ad accertamento.
Che cos’è la tassa etica
La cosiddetta tassa etica è l’addizionale prevista dall’art. 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005. In concreto, si tratta di una maggiorazione del 25% dell’IRPEF o dell’IRES dovuta sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico.
La misura ha sempre sollevato forti perplessità perché colpisce attività lecite, ma lo fa in ragione di una valutazione morale del loro contenuto. Il problema, quindi, non è soltanto fiscale: è anche costituzionale e, prima ancora, di corretto perimetro applicativo.
Già sul piano pratico, infatti, la disciplina presenta una criticità evidente: non sempre è semplice stabilire se un determinato contenuto debba essere realmente qualificato come pornografico. Proprio su questo terreno si aprono molti degli spazi di difesa del contribuente.
Perché oggi il rischio di accertamento è più concreto
La recente risposta ad interpello n. 285/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa etica può applicarsi anche ai soggetti che operano in regime forfettario. Secondo l’Agenzia, l’imposta sostitutiva del regime agevolato non assorbe questa addizionale, che resta quindi dovuta in presenza dei relativi presupposti. Inoltre, per i forfettari, la base imponibile viene determinata applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi riferibili alle attività assoggettate alla tassa etica.
Questo passaggio è decisivo perché amplia il numero dei contribuenti potenzialmente coinvolti e rende ancora più urgente una valutazione tempestiva della propria posizione, soprattutto per chi non ha mai considerato di poter essere destinatario di questa forma di imposizione.
La prima difesa: osservazioni al processo verbale di constatazione
Molti procedimenti nascono da una verifica della Guardia di Finanza, che si conclude con la redazione del processo verbale di constatazione. È proprio in questa fase che si gioca una parte essenziale della difesa. Le osservazioni al PVC non sono un adempimento formale, ma uno strumento concreto per contestare da subito l’impostazione seguita dai verificatori.
Lo Studio Legale Leone-Fell assiste il contribuente nella ricostruzione puntuale dei fatti, nell’analisi della documentazione contabile e contrattuale e nella redazione di osservazioni difensive mirate, finalizzate a dimostrare che la qualificazione operata in sede ispettiva è errata, generica o comunque non supportata da un’istruttoria adeguata.
L’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate
Dopo il PVC si apre spesso una fase di confronto con l’Agenzia delle Entrate. In questa sede possono essere predisposte memorie, chiarimenti, allegazioni documentali e osservazioni agli schemi d’atto. È un passaggio decisivo, perché consente di tentare di arrestare o ridimensionare la pretesa prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
In questa fase la linea difensiva viene costruita in modo tecnico ma comprensibile, valorizzando ogni elemento utile: la natura dell’attività effettivamente svolta, la composizione dei ricavi, la struttura dell’offerta commerciale, il contesto dei contenuti diffusi e l’assenza di una corretta distinzione tra materiale eventualmente tassabile e materiale non tassabile.
Il ricorso contro l’avviso di accertamento
Quando l’Ufficio emette ugualmente l’avviso di accertamento, la tutela passa al giudizio tributario. È qui che la difesa assume la propria forma più completa e incisiva. Il ricorso non si limita a contestare il quantum preteso, ma investe la legittimità stessa della pretesa fiscale, sia sotto il profilo del merito sia sotto quello costituzionale.
Il primo versante riguarda la contestazione della ricostruzione compiuta dall’Amministrazione. In particolare, il ricorso evidenzia la mancata distinzione tra contenuti realmente riconducibili alla nozione di materiale pornografico e contenuti di diversa natura. Questo punto è centrale, perché il DPCM 13 marzo 2009 non consente applicazioni automatiche o arbitrarie, ma impone una verifica concreta, puntuale e coerente con l’effettivo contenuto dell’attività esercitata.
Se l’accertamento presuppone una classificazione sommaria o indistinta dei materiali, la pretesa è vulnerabile. Ed è proprio qui che l’azione difensiva dello Studio Leone-Fell si concentra con particolare attenzione, ricostruendo il perimetro reale dell’attività, separando ciò che può astrattamente rientrare nella disciplina da ciò che ne resta fuori e dimostrando l’eventuale illegittimità dell’atto.
La questione di legittimità costituzionale
Accanto ai profili di merito, il ricorso sviluppa un ulteriore asse difensivo: la sollevazione della questione di legittimità costituzionale della tassa etica. L’approfondimento giuridico allegato individua diversi possibili profili di incostituzionalità, che possono essere portati all’attenzione del giudice tributario affinché valuti la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
In particolare, vengono in rilievo il possibile contrasto con l’art. 3 della Costituzione, perché la norma tratta in modo diverso contribuenti che esprimono la medesima capacità economica; con l’art. 53, perché l’aggravio non sembra collegato a una maggiore capacità contributiva, ma a un giudizio morale sulla fonte del reddito; con l’art. 21, per il rischio di un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione; con l’art. 41, in relazione alla libertà di iniziativa economica privata; e, più in generale, con il principio di laicità dello Stato, nella misura in cui il prelievo sembra tradurre in imposizione fiscale una valutazione etica del legislatore.
Una eventuale declaratoria di incostituzionalità produrrebbe effetti di assoluto rilievo. La norma cesserebbe di poter costituire fondamento della pretesa tributaria e gli atti impositivi fondati su di essa verrebbero travolti nei limiti consentiti dall’ordinamento. Per questo motivo la questione costituzionale non è un argomento accessorio, ma uno dei punti più forti dell’impianto difensivo.
Una campagna giuridica e civile per l’abolizione della tassa etica
L’attività di assistenza legale dello Studio Legale Leone-Fell si inserisce in una più ampia iniziativa, sviluppata in collaborazione con i Radicali, finalizzata all’abolizione della tassa etica. Non si tratta soltanto di difendere il singolo contribuente dal singolo accertamento, ma di contestare una disciplina che presenta, già oggi, evidenti criticità di ragionevolezza, determinatezza e compatibilità costituzionale.
Chi riceve una verifica o un atto impositivo non deve quindi considerarsi isolato: esiste una strategia giuridica precisa, costruita per intervenire in ogni fase del procedimento e per trasformare il caso individuale in un’occasione concreta di tutela e di cambiamento.
Perché è importante agire subito
Nel contenzioso sulla tassa etica il fattore tempo è decisivo. Attendere troppo significa spesso rinunciare a strumenti difensivi che, se attivati subito, possono incidere in modo sostanziale sull’esito della vicenda. Le osservazioni al PVC, le memorie agli schemi d’atto e il ricorso contro l’avviso di accertamento non sono fasi separate e indipendenti, ma momenti di una stessa strategia.
Per questo lo Studio Legale Leone-Fell offre assistenza dedicata ai content creators e, in generale, a tutti i soggetti colpiti dalla tassa etica, con un approccio che unisce analisi tecnica, visione costituzionale e capacità di costruire una difesa chiara, solida e persuasiva fin dalle prime interlocuzioni con l’Amministrazione finanziaria.
Lo Studio Legale Leone-Fell assiste i contribuenti in tutte le fasi del procedimento:
dalle osservazioni al processo verbale di constatazione, alle memorie difensive dinanzi all’Agenzia delle Entrate, fino al ricorso contro l’avviso di accertamento e alla prospettazione della questione di legittimità costituzionale.
24/03/2026








