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Trasferimento d’Autorità – Annullato per condotta antisindacale!

trasferimento d'autorità

Un maresciallo dell’Esercito Italiano, dopo aver conseguito un avanzamento di grado, si è visto disporre il trasferimento d’autorità da Siena a Firenze.
Il militare, tuttavia, rivestiva una carica sindacale di rilievo.

In un primo momento, l’Amministrazione aveva riconosciuto la particolarità della situazione, disponendo la permanenza temporanea del maresciallo presso la sede di Siena fino alla scadenza del mandato sindacale.
Solo ventiquattr’ore dopo, però, è arrivata una rettifica improvvisa e immotivata: con un nuovo provvedimento, il Dipartimento del Personale ha disposto il trasferimento immediato a Firenze, senza fornire alcuna motivazione e senza coinvolgere l’associazione sindacale di appartenenza.

A quel punto, sia il maresciallo che l’associazione sindacale del militare si sono rivolti al nostro Studio per la tutela dei propri diritti e delle prerogative sindacali previste dalla legge.

Il ricorso presentato dallo Studio Leone-Fell

Gli avvocati del nostro Studio hanno immediatamente impugnato il provvedimento di trasferimento davanti al TAR Toscana, evidenziando la gravità delle violazioni commesse dall’Amministrazione.

Nel ricorso sono stati sollevati plurimi profili di illegittimità, in particolare:

  • violazione dell’art. 1479-bis del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010), che vieta di trasferire i militari con cariche sindacali senza il previo assenso dell’associazione di appartenenza;
  • contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché la stessa Amministrazione, appena un giorno prima, aveva disposto la permanenza a Siena;
  • difetto assoluto di motivazione e lesione della libertà sindacale, garantita dall’art. 39 della Costituzione e dagli artt. 11 e 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Il provvedimento impugnato appariva, dunque, non solo illegittimo, ma anche sintomatico di una condotta antisindacale, in quanto idoneo a ostacolare il regolare esercizio delle funzioni rappresentative dell’associazione.

L’annullamento in autotutela e la decisione del TAR

A seguito della proposizione del ricorso, il Ministero della Difesa ha riconosciuto il proprio errore e ha provveduto ad annullare in autotutela il trasferimento, disponendo la permanenza del maresciallo nella sede di Siena fino alla scadenza del mandato sindacale.

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, al tempo stesso, ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, riconoscendo la piena fondatezza delle censure sollevate.
Come ha sottolineato il Collegio, non può ritenersi equo che chi è costretto a ricorrere alla giustizia per ottenere il ripristino della legalità debba sopportarne i costi.

La tutela sindacale dei militari

La vicenda trae origine da una norma fondamentale del nostro ordinamento: l’articolo 1479-bis del Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018.

Il comma 1, lettera b), della disposizione stabilisce che:

“I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’associazione sindacale di appartenenza, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenze di servizio connesse ad obblighi di comando o di situazioni straordinarie di necessità e urgenza”.

Si tratta di una garanzia rafforzata volta a preservare la libertà e l’autonomia delle organizzazioni sindacali militari, impedendo che l’Amministrazione possa interferire o limitare l’esercizio dell’attività sindacale attraverso trasferimenti non concordati.
L’obiettivo del legislatore è duplice:

  • evitare che i dirigenti sindacali siano spostati arbitrariamente, compromettendo la rappresentanza;
  • garantire che il sindacato possa operare liberamente, in condizioni di parità e indipendenza.
  1. Un precedente importante per i diritti sindacali militari

Il caso rappresenta un precedente di grande rilievo per il riconoscimento effettivo dei diritti sindacali nel comparto difesa.

La decisione del TAR Toscana conferma che:

  • la libertà sindacale dei militari è un principio operativo e pienamente tutelabile in sede giudiziaria;
  • ogni trasferimento disposto in violazione dell’art. 1479-bis COM è illegittimo e suscettibile di annullamento;
  • la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce un requisito imprescindibile, anche quando l’Amministrazione esercita poteri discrezionali.

Ancora una volta, il contenzioso promosso dallo Studio Leone-Fell, a difesa del maresciallo e dell’associazione sindacale “Libera Rappresentanza Militare”, dimostra che un’azione legale tempestiva e fondata può ripristinare la legalità e proteggere concretamente i diritti dei lavoratori in uniforme.

Cosa possiamo fare per te

Il nostro Studio assiste da anni appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia in tutte le controversie relative a:

  • trasferimenti d’autorità o d’ufficio;
  • condotte antisindacali o discriminazioni;
  • procedimenti disciplinari e sanzioni sproporzionate;
  • riconoscimento dei diritti sindacali e delle tutele familiari.

👉 Se anche tu hai subito un trasferimento improvviso o un provvedimento che ritieni ingiusto, contattaci subito: i nostri avvocati esperti in diritto militare e pubblico impiego esamineranno gratuitamente la tua situazione e ti indicheranno la strategia più efficace per tutelare i tuoi diritti.



11/11/2025

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