Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso proposto dal nostro studio nell’interesse di un maresciallo ordinario della Guardia di Finanza.
Il TAR Catania ha annullato il provvedimento con cui il Comando Generale aveva rigettato l’istanza di trasferimento temporaneo presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992, per l’assistenza a un familiare disabile.
Il caso: trasferimento Legge 104 negato a un maresciallo della Guardia di Finanza
Il nostro assistito, in servizio presso una compagnia in Sicilia, aveva presentato istanza di trasferimento temporaneo per poter assistere il padre, titolare di invalidità civile al 100% e residente a Roma.
A supporto della domanda aveva documentato l’impossibilità degli altri familiari conviventi o prossimi al disabile di garantire un’assistenza adeguata, sicura e continuativa.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, dopo aver richiesto integrazioni documentali e aver emesso un preavviso di rigetto, aveva definitivamente negato il trasferimento.
Il diniego si fondava su due ordini di ragioni: le esigenze di servizio connesse alla sede di appartenenza e la presenza di altri congiunti del disabile residenti a Roma.
Il vizio: motivazione generica e istruttoria carente
Dopo un’attenta analisi del provvedimento e dei documenti acquisiti in sede procedimentale, abbiamo individuato i vizi centrali che inficiavano il diniego.
Quanto alle esigenze di servizio, l’Amministrazione si era limitata ad affermare l’esistenza di un “deficit di personale” e a richiamare la presenza di “variegati e pervicaci fenomeni criminali, anche di carattere economico-finanziario” nel territorio di competenza della compagnia.
Tuttavia, non aveva fornito alcun dato concreto sull’organico effettivo, sulle impellenze operative specifiche o sulle particolari mansioni svolte dal nostro assistito che lo rendessero non sostituibile.
Peraltro, dal Piano degli impieghi 2026 risultava che, a fronte di una scopertura di una sola unità nella sede di provenienza, la Provincia di Roma registrava un fabbisogno di ben 30 unità nel medesimo ruolo degli ispettori.
Quanto agli altri familiari, l’Amministrazione aveva affermato in modo generico che il disabile “avrebbe potuto avvalersi” della loro collaborazione, senza effettuare alcuna valutazione individualizzata della loro effettiva capacità assistenziale.
La decisione del TAR Catania sul trasferimento Legge 104
Il TAR Catania – Sezione Terza, con sentenza pubblicata l’8 maggio 2026, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego.
Il Tribunale ha inoltre disposto l’obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza nel rispetto delle prescrizioni conformative indicate, affermando che:
«Per negare il trasferimento le esigenze di servizio non possono essere genericamente richiamate, né possono fondarsi su generiche valutazioni relative alle scoperture di organico o alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta.»
Il Collegio ha inoltre chiarito che il richiamo alla presenza di altri familiari del disabile non può sopperire a una motivazione sulle esigenze di servizio già di per sé insufficiente.
L’Amministrazione è infatti tenuta a valutare le effettive capacità assistenziali dei congiunti, senza limitarsi a formule standardizzate.
Cosa significa questa sentenza per militari e dipendenti pubblici
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il diritto al trasferimento per assistenza al disabile ex art. 33, comma 5, L. 104/1992, pur non essendo assoluto, impone all’Amministrazione un bilanciamento reale e motivato tra le esigenze di servizio e l’interesse del familiare bisognoso di cure.
Non è sufficiente invocare generiche carenze di organico o situazioni di criminalità diffusa.
Occorre indicare elementi concreti, specifici e riferiti alla singola sede, che rendano effettivamente incompatibile il trasferimento.
Hai ricevuto un diniego di trasferimento ai sensi della Legge 104?
Se sei un dipendente pubblico o un militare e la tua istanza di trasferimento per assistenza a un familiare disabile è stata respinta, è importante valutare con attenzione la legittimità del provvedimento.
Lo Studio Leone Fell è specializzato nella tutela dei dipendenti pubblici e delle Forze dell’Ordine in materia di diritto del lavoro pubblico, mobilità e benefici connessi alla Legge 104/1992.
Analizziamo il tuo caso e valutiamo insieme le concrete possibilità di ricorso.
13/05/2026








