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Cronaca giudiziaria, nessuna esimente per il giornalista approssimativo

giornaliL’esimente della cronaca giudiziaria opera solo nei casi in cui la notizia pubblicata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario e, qualora la vicenda raccontata riguardi la fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale, il cronista ha il dovere di riprodurre fedelmente il contenuto dell’addebito. Nel ribadire queste direttive, la corte di Cassazione, sent.3073/2016, ha confermato la condanna per il direttore di giornale che aveva pubblicato la notizia dell’indagine a carico di alcuni giudici, riferendo però un addebito differente e più grave rispetto a quello in realtà contestato ai magistrati.

La tesi difensiva secondo la quale la circostanza che i magistrati erano comunque oggetto di un’indagine penale  e il semplice errore nell’indicazione del nomen juris del reato ad essi attribuito non rappresenterebbe un elemento sufficiente per ritenerne lesa la reputazione è stata recisamente respinta. L’attribuzione di un fatto-reato, diverso da quello effettivamente contestato nel corso delle indagini, infatti,  comporta una lesione reputazionale significativa.

redazione-giornaleInoltre, precisano i giudici di legittimità la continenza della notizia – secondo requisito, insieme all’interesse pubblico, che ne giustifica la pubblicazione – non si risolve nella «mera correttezza formale dell’esposizione» ma, con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, «si specifica — in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni — nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista — che ben può avere un’opinione al riguardo — rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell’imputato, ed a fortiori dell’indagato, sino a sentenza definitiva».

Quando la notizia concerne un’indagine o un provvedimento giudiziario, dunque, la scriminante di cui all’art. 51 c.p. opera solo quando la narrazione  sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità, pertanto, «deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi».

Articolo a cura dell’Avv. Andrea Merlo

28/01/2016

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