Cerca

Abilitazione in Romania, per il Tar misure compensative illegittime

misure compensative

Le misure compensative richieste dal Ministero dell’Istruzione, necessarie ai fini del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania, sono illegittime in quanto sproporzionate rispetto al percorso formativo. A stabilirlo i giudici del Tar che hanno accolto il ricorso di una docente e annullato il provvedimento di rigetto, contestando proprio le misure compensative richieste.

Il Ministero aveva infatti richiesto il superamento di misure compensative, senza considerare il percorso formativo e le prove già sostenute e superate dalla ricorrente in occasione del concorso, per titoli ed esami.

Laureata in Italia e abilitata in Romania, per ottenere il riconoscimento del titolo abilitativo, avrebbe dovuto sostenere un’ennesima e illegittima prova attitudinale o un tirocinio di adattamento di ben due anni scolastici, per non meno di 600 ore da svolgere presso una scuola secondaria di primo grado.

“Orbene – scrivono i giudici – il tirocinio, in quanto misura compensativa, deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti, nonché a mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia. Tuttavia, nel caso di specie, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 7268/2021, “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”.

Per tali ragioni, i giudici del Tar Lazio hanno accolto il ricorso, con conseguente obbligo dell’Amministrazione a rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi.

Per maggiori informazioni e per contestare le misure compensative clicca qui



25/06/2021

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!