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Indennità di accompagnamento: cos’è e quando si può richiedere all’Inps

accompagnamentoMolti cittadini non conoscono la possibilità di richiedere all’Inps l’indennità di accompagnamento. Tale indennità è una prestazione economica, erogata a domanda dell’interessato ed a favore di quei soggetti dichiarati invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche che devono essere state accertate dall’apposita commissione medica dell’INPS. La commissione Medica, inoltre, deve accertare l’impossibilità del richiedente di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

L’indennità di accompagnamento spetta a quei cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%), che siano residenti in forma stabile in Italia ed è una misura di tipo assistenziale che prescinde sia dal reddito personale annuo del richiedente, sia dalla sua età.

Ai fini del riconoscimento di questa prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari all’apposita commissione medica istituita presso l’INPS, inoltrando la domanda di Invalidità civile mediante patronati/CAF o presso gli uffici stessi dell’INPS di riferimento.

Per ottenere il diritto alla percezione della prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

Per il 2018 l’importo dell’indennità è di 516,35 euro ed è, inoltre, compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

L’unico limite alla percezione della detta indennità è dato dalla sua incompatibilità con altre prestazioni simili erogate dall’INPS per cause di servizio, lavoro o guerra, permanendo salvo, in ogni caso, il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Tra l’altro, l’indennità di accompagnamento è assolutamente compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (da valutarsi caso per caso), dipendente o autonoma ed anche con la titolarità di una patente speciale.

L’indennità è riconosciuta a chi:

  • è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche dalla apposita commissione medica;
  • è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • è cittadino italiano;
  • è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
  • è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);
  • ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

In non rari casi, purtroppo, si sono rivolti al nostro Studio Legale molti cittadini già dichiarati invalidi al 100% che, pur possedendo tutti i requisiti sopra elencati, hanno visto respinte le proprie istanze di concessione dell’indennità dalle Commissioni Mediche instituite presso le varie sedi nazionali dell’INPS, a volte, anche con motivazioni del tutto ingiuste e lesive dei diritti delle persone invalide.

Se avete già domandato all’INPS la concessione della indennità di accompagnamento e l’Istituto vi ha dato una risposta negativa che ritenete ingiusta e lesiva dei vostri diritti, inviateci a [email protected] copia del verbale di visita medica rilasciatovi dall’INPS all’esito della visita e vi forniremo un parere gratuito per valutare anche la possibilità di richiedere all’INPS il pagamento di tutti i ratei mensili illegittimamente non corrisposti a partire dal momento della presentazione della domanda per la concessione del beneficio.

Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui

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19/04/2022

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