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Ammissione al gratuito patrocinio, la residenza anagrafica non basta per sommare i redditi dei familiari

Ammissione al gratuito patrocinio, la residenza anagrafica non basta per sommare i redditi dei familiari

2335639-tigheLa Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 45511/2016 analizza quali siano i criteri per la determinazione del reddito del richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ammissione al gratuito patrocinio, l’istituto

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario

Ammissione al gratuito patrocinio, i fatti della sentenza

Con sentenza n. 45511/2016 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha approfondito e puntualizzato i criteri per la determinazione del reddito del richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio. Sulla questione, infatti, si dibatte a lungo all’interno dei tribunali e non solo.

La pronuncia prende corpo da una revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato operata dal GIP del Tribunale di Macerata.

La revoca del beneficio veniva stabilita, infatti, in base ad una segnalazione giunta dall’Ufficio Finanziario, che aveva rilevato, per l’annualità 2014 “la sussistenza di un reddito per la famiglia anagrafica dell’indagato superiore ai limiti di legge” (in ragione dei 19.569 Euro percepiti dal padre e dei 29.706 Euro percepiti dalla madre dell’imputato).

Ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso in Cassazione

martello-giudiceL’imputato proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, affermando che erroneamente il GIP aveva disposto la revoca del beneficio, in quanto aveva effettuato il computo dei redditi della sua famiglia anagrafica, mentre sin dalla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio egli aveva precisato di essere un soggetto senza fissa dimora. Il tutto risultava, peraltro,  dalla registrazione anagrafica del soggetto presso la Casa comunale.

La Corte di Cassazione, in accoglimento di quanto sollevato dal ricorrente, ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando al Tribunale di Macerata per un ulteriore esame.

I giudici hanno rilevato che nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il ricorrente si è dichiarato “senza fissa dimora” ed ha indicato il domicilio di un soggetto presso il quale sosteneva di riparare saltuariamente. Inoltre, il ricorrente ha anche dichiarato di ricevere dalla propria madre un contributo mensile di circa Euro 400,00 per il sostentamento minimo.

Secondo la Corte, volgendo lo sguardo al disposto e alla ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, non appare sufficiente la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione, se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta, per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante.

Ammissione al gratuito patrocinio, i rilievi della Suprema Corte

Focus Pubblica amministrazioneLa Suprema Corte rileva, ulteriormente, come la valutazione del reddito debba essere effettuata analizzando, in punto di fatto, le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza. Per concludere, quindi, nel valutare il reddito familiare complessivo occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.

 

14/04/2022

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