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Banca d’Italia, pubblicati gli esiti della selezione: al via il ricorso

Sono stati pubblicati oggi gli esiti della selezione per 105 profili da inquadrare all’interno della Banca d’Italia e per tale ragione abbiamo attivato un ricorso collettivo per consentire agli esclusi di prendere parte alla selezione.

Infatti, nelle settimane scorse vi avevamo informati circa la nostra posizione sull’attribuzione del punteggio aggiuntivo per la minore o maggiore anzianità di laurea o di diploma, contenuta nell’art. 3 del bando di concorso.

L’art. 3, dunque, prevede l’assegnazione dei seguenti punteggi aggiuntivi. Punteggi assegnati per i possessori di laurea triennale, se conseguita:
• prima dell’8 aprile 2014   punti 0,50
• dall’8 aprile 2014 al 7 aprile 2016   punti 2,50
• dall’8 aprile 2016 al 7 aprile 2018   punti 4,50
• successivamente al 7 aprile 2018   punti 6,50

Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, se comseguito:
• prima dell’8 aprile 2013   punti 0,50
• dall’8 aprile 2013 al 7 aprile 2015   punti 2,50
• dall’8 aprile 2015 al 7 aprile 2017   punti 4,50
• successivamente al 7 aprile 2017   punti 6,50

Riteniamo che il criterio adottato dalla Banca d’Italia sia illegittimo, come confermato da precedenti giurisprudenziali dello stesso TAR del Lazio.

Il motivo per cui hanno stabilito una simile attribuzione di punteggi, potrebbe sembrare quello di ricercare figure giovani, appena entrate nel mondo del lavoro. Ma non è così.
Come detto, lo stesso TAR del Lazio (Giudice a cui si rivolge il nostro ricorso) ha piú volte affermato che «la applicazione concreta di una simile disposizione (preferenza per la “minore anzianità di laurea”) disvela dunque una propria intrinseca irrazionalità dal momento che finisce per premiare studenti meno meritevoli (in quanto “fuori corso”) rispetto ad altri che, sebbene più giovani, abbiano invece terminato gli studi prima di loro ma senz’altro “in corso”: il tutto con inevitabile violazione dei principi posti a presidio dell’art. 97 Cost. e dunque con il principio meritocratico che, giocoforza, dovrebbe permeare l’intero sistema dei pubblici concorsi». (Per maggiori informazioni clicca qui)

Si tratta dunque di un criterio di selezione illegittimo proprio perché non risponde ad alcuna logica selettiva. Per questa ragione abbiamo attivato un ricorso collettivo a cui potranno partecipare i candidati che:

  1. Non hanno ottenuto il punteggio massimo (6,50) nella valutazione della loro anzianità di laurea o di diploma
  2. Si distanziano dall’ultimo candidato in graduatoria per non più di 6 punti. Questo requisito varia in base al concorso per cui si partecipa (lettere A, B, C, D, E).

Per visualizzare i punteggi minimi di ammissione clicca qui

Con il ricorso chiederemo che i nostri ricorrenti, a seguito della riformulazione della graduatoria senza il requisito illegittimo, siano reinseriti nella corretta posizione e, qualora rientrino in una posizione utile, siano immediatamente convocati alla prova scritta del concorso alla Banca d’Italia.

Di regola, infatti, nel processo amministrativo il Giudice decide di annullare un provvedimento illegittimo (nel vostro caso il bando, nella parte in cui ha previsto il requisito illegittimo) con effetti nei soli confronti dei ricorrenti. Anche per questo ricorso, infatti, il TAR potrebbe ragionevolmente adottare un provvedimento in questo senso.

Pertanto coloro che sono esclusi e che soddisfano i requisiti sopra indicati, potranno partecipare al ricorso collettivo per ottenere l’ammissione alla fase scritta del concorso.

Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui

14/07/2020

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