Inidoneità psico-fisica, ecco come contestare il giudizio della Commissione

inidoneiNei giorni scorsi, il Tar del Lazio ha più volte censurato l’operato delle Commissioni mediche dei concorsi per il reclutamento delle forze armate, accogliendo le nostre tesi e ammettendo i nostri candidati al prosieguo delle prove.

Precisamente i Giudici Amministrativi romani hanno ritenuto fondate le lamentele avanzate dai ricorrenti circa l’inattendibilità dei risultati delle prove psico-fisiche dei concorsi per l’accesso all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato.

Con specifico riguardo al concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri, il Tar ha ammesso un nostro ricorrente a sostenere nuovamente la prova atta a verificare il coefficiente psichico (il cosiddetto “ps”) del candidato rilevando la contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione e la pregressa idoneità conseguita dallo stesso in seno al concorso per l’accesso all’Esercito italiano come volontario in ferma prefissata.

Lo stesso Giudice, con molteplici e recentissimi provvedimenti cautelari, ha inoltre censurato diversi provvedimenti di inidoneità emessi dalla Commissione medica del concorso per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato rilevandone l’assoluta contraddittorietà con gli esiti delle visite specialistiche espletate dai ricorrenti a pochi giorni dal concorso.

Oggetto di queste ultime decisioni sono stati i giudizi di inidoneità per eccesso di massa grassa nonché quelli concernenti le caratteristiche “visive” dei concorrenti.

Leggi anche: Massa grassa, vittoria al Tar e ricorrente reinserito in graduatoria  

In recenti occasioni, relative al concorso per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, il Tar del Lazio ha rilevato l’erroneità dei presupposti sui quali si erano basati i provvedimenti di esclusione psico-fisica di partecipanti alla medesima procedura concorsuale, disponendo conseguentemente apposita verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. (ex multis cfr Tar Lazio sez I quater ord. nn.1624 e 1626 del 21 marzo 2018 e n. 2584 del 7 marzo 2018).

E’ stata rilevata la genericità della motivazione del provvedimento di esclusione fondata sul richiamo del punto n. 15 della Tabella n. 1 del D.M. 198/2003 ed è stato chiesto alla Amministrazione procedente di fornire dei chiarimenti “in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione” (cfr. Tar Lazio sez I quater ord. n.1624 del 21 marzo 2018 già richiamata).

Ma vi è di più. Alla luce di quanto sinora affermato e in ragione dei diversi provvedimenti cautelari di accoglimento emanati dal Giudice, non può non rilevarsi una superficialità dell’operato della resistente che, per certi versi, pare aver escluso diversi candidati sulla base di “motivazioni preimpostate” riconducibili a vere e proprie “clausole di stile”.

A tal proposito salta all’occhio la già citata ordinanza cautelare 2584/2018 con la quale il Collegio  ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione psico-fisica di un candidato alla stessa procedura concorsuale adottato con la seguente e generica motivazione “note d’ansia in soggetto con aspetti narcisistici di personalità a rilevanza clinica D.M. del 30/06/2003 n. 198 art. 3 comma 2 riferimento tab. 1 punto 15 e successive modif. e integr.”.

Un giudizio psicologico “peculiarmente” similare a quelli già impugnati.

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26/04/2022

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