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Le polizze vita “dormienti”, come risvegliare il vostro diritto

LE POLIZZE VITA “DORMIENTI”: COME RISVEGLIARE IL VOSTRO DIRITTO             

Polizze dormienti: cosa sono ?

Polizza-auto-che-succede-se-alla-scadenza-dell-Rc-non-rinnovo-subito-assicurazione-372x248Le polizze vita, sottoscritte un tempo da persone che oggi risultano decedute, comprendono le assicurazioni sulla vita: i beneficiari di tali polizze spesso, non essendo al corrente della loro esistenza, non si preoccupano di riscuotere il premio dovuto e così facendo i casi di polizze dormienti aumentano esponenzialmente.

Molti di voi si staranno chiedendo di cosa di tratta; mentre coloro che ne hanno stipulata una probabilmente si staranno chiedendo entro quanto tempo è possibile riscuotere il denaro di un’assicurazione vita prima che questa finisca nel registro delle polizze dormienti?

Quando si sottoscrive un’assicurazione sulla vita, di norma lo si fa per tutelare il futuro dei propri familiari.

Una quota annua del proprio patrimonio, quindi, viene versata regolarmente alla banca e/o all’istituto assicurativo affiliato all’intermediario, al fine di creare un beneficio economico ai propri eredi.

Ebbene, cosa accade al denaro che è stato versato in tutti gli anni precedenti dall’assicurato, se nessuno si preoccupa di riscuoterlo?

Esso va semplicemente in “letargo”, formando le cosiddette polizze dormienti, assicurazioni vita scadute (cioè mai riscattate), che nessuno dei parenti e dei beneficiari ha riscosso e che finiscono nel Fondo Dormienti, senza la possibilità di essere più risvegliate.  

Dopo quanto tempo le assicurazioni vita diventano polizze dormienti?

Prima dell’intervenuta modifica normativa, per riscuotere un’assicurazione vita scaduta vi erano 2 anni di tempo a disposizione, entro i quali era possibile riscuotere il premio accumulato dalla persona defunta.

Se entro 2 anni nessuno si faceva vivo con la compagnia di assicurazioni vita, la polizza diventava in automatico dormiente ed era quindi impossibile riscuotere il denaro.

Il passato governo Monti, invece, ha fissato il termine di prescrizione delle polizze vita da 2 a 10 anni; ben 8 anni in più di tempo per poter riscuotere l’assicurazione prima che finisca nel Fondo Dormienti.

Come verificare la presenza di una polizza vita?

images (5)Il problema maggiore, legato alle polizze dormienti, è il fatto che ad oggi è difficile risalire all’eventuale presenza di una polizza vita.

Ciò si verifica poiché spesso i familiari non sono a conoscenza del fatto che la persona defunta aveva stipulato un’assicurazione sulla vita, quindi alla sua morte non si pongono nemmeno il problema.

Così facendo, sono moltissime le polizze dormienti che ancora oggi finiscono in prescrizione.

Come fare quindi per verificare la presenza di un’assicurazione vita scaduta, della quale si può riscuotere il premio?

L’unica strada, oggi, è ricercare l’esistenza di una “copertura vita” tramite un ente specializzato, facendosi assistere nell’avanzamento della pratica dallo studio legale. 

Polizze vita dormienti: attenzione alla prescrizione

Il problema delle polizze dormienti è legato, in particolare, all’effetto che la legge che li disciplina ha avuto sulla pratica abbastanza in uso presso le compagnie di assicurazioni, le banche e le poste, ovvero quella di consigliare ai beneficiari delle polizze, una volta deceduto il contraente, di lasciare le stesse fino alla scadenza poiché sarebbero maturati comunque altri interessi, in effetti, però, i clienti che hanno seguito quel “suggerimento” si stanno accorgendo di aver perso il diritto ad incassare le somme lamentando, in capo alla Compagnia, il mancato avviso per tempo del rischio cui andavano incontro.

Giova inoltre precisare che in molte polizze vita, emesse da Poste Vita S.p.A. (tra le quali: Programma dinamico Classe 3°; Programma dinamico Doppia Opportunità; Programma dinamico Due Tempi; Programma dinamico Evoluzione; Programma dinamico Campioni; Posta Previdenza Valore; Forma Individuale Pensionistica; Programma dinamico Tripla Forza; Programma dinamico Formula 7; Programma dinamico Ideale; Programma dinamico Index Cup; Programma dinamico Primato) era inserita una clausola dal seguente tenore letterale: “L’art. 2952 del Codice Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, Poste Vita S.p.A. rinuncia a tale diritto e corrisponde il capitale in caso di morte, indicato al punto …, purché la richiesta sia inoltrata entro il termine di 10 anni (termine della prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c)”.

La prescrizione del diritto a riscuotere la somma, quindi, decorre “dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”, ossia dal giorno in cui è scaduto il rapporto assicurativo o è intervenuto il decesso del contraente.

Polizze vita dormienti: chi può fare ricorso?

In virtù di quanto detto, la mancata restituzione degli indennizzi può essere illegittima per diverse ragioni, motivo per il quale ci sono diverse categorie di soggetti che possono attivarsi per il recupero delle somme.

  1. Coloro i quali hanno sottoscritto un contratto di assicurazione in cui è prevista la clausola che estende a 10 anni il termine di prescrizione, laddove, in presenza di tale condizione, non può essersi verificata la prescrizione (requisito indispensabile per la devoluzione al fondo), specialmente in quelle situazioni nelle quali i funzionari della Compagnia hanno consigliato di non richiedere la liquidazione delle prestazioni fino al decennio dalla morte del congiunto;
  1. b) Tutti coloro per i quali non sia stato rispettato l’art. 3 del D.p.r. 116/2007 che impone a tutti gli intermediari di comunicare l’invito ad impartire disposizioni in caso di rapporti prescritti;
  1. c) Gli eredi che non erano a conoscenza dell’esistenza di una polizza sulla vita contratta dal de cuius per i quali il termine di prescrizione inizia quindi a decorrere non dal verificarsi dell’evento, ma dal momento in cui i soggetti beneficiari vengono a conoscenza dell’esistenza della polizza.

Per avere maggiori informazioni sull’azione legale proposta dallo Studio Legale Leone Fell con la collaborazione dell’Avv. Elena Violano, inoltra una mail (allegando la polizza) a [email protected] o compila il form “Raccontaci il tuo caso

14/04/2022

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