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Medicina senza test, nostro ricorrente immatricolato in sovrannumero!

Aveva presentato istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo in Medicina, ma l’Università G. D’Annunzio di Chieti aveva rigettato la richiesta per assenza di posti. Per tale ragione, si è rivolto al nostro Studio legale per ottenere la dovuta tutela e l’immatricolazione a Medicina senza test. I giudici del Tar Pescara hanno accolto il ricorso, disponendo l’immatricolazione in sovrannumero.

I giudici di Tar e Consiglio di Stato avevano già annullato i precedenti bandi trasferimenti ritenendo palesemente discriminatorio il requisito del numero minimo di crediti formativi per accedere al corso di laurea, accogliendo i ricorsi di altri studenti che, provenendo da altri corsi affini, avevano fatto domanda di iscrizione.

“Nel motivare l’impugnato diniego – scrivono i giudici – l’ateneo ripropone in parte le medesime motivazioni già censurate da questo Tar con le predette pronunce, e inoltre incorre nella censurata  evidente, intrinseca  e palese contraddittorietà, dal momento che, da un lato, oppone la necessità di presentare domanda previa pubblicazione di un bando ai sensi del regolamento di cui al DM 218/2020, e poi, in maniera incongrua, rappresenta comunque  l’assenza di posti disponibili per far luogo a nuove domande di trasferimento. (…)

Rispetto al motivo  relativo all’ “indisponibilità dei posti”  risulta fondata la censura di difetto di istruttoria stante l’accertata assenza di un’attività di ottemperanza espletata successivamente alle precedenti sentenze di appello e di primo grado menzionate con cui si era imposto al Ministero dell’Università  di provvedere di concerto con il Ministero della Salute alla rideterminazione del fabbisogno, nonché di ottemperanza da parte dell’Università intimata  le pronunce con cui questo Tar ha annullato il bando trasferimenti per l’anno accademico 2019/2020”.

Dato il reiterato e persistente inadempimento da parte dell’ateneo di Chieti, i giudici del Tar Pescara hanno accolto il nostro ricorso, disponendo l’immatricolazione in sovrannumero del ricorrente, entro 30 giorni, “non potendo il diritto allo studio essere condizionato dalla mera inerzia”.

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23/03/2023

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