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Mibact, titolo di studio illegittimo: accolto il nostro ricorso

titolo di studioIl Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal nostro studio legale per consentire ai ricorsisti di partecipare alla selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, di 500 funzionari da inquadrare nella III Area del personale non dirigenziale posizione economica F1 (link articolo precedente: http://www.avvocatoleone.com/concorso-mibact-elenco-ammessi-contattateci-per-evitare-unillegittima-esclusione/e ribadito che il titolo di studio richiesto per una selezione, nonostante la discrezionalità, deve tenere conto “della professionalità e della preparazione culturale per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare”.

 

Mibact, titolo di studio illegittimo: il concorso

 

Facciamo un passo indietro. Erano ben 500 i posti di lavoro che il MIBACT aveva messo a bando nel 2016 per assumere diversi professionisti del patrimonio culturale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.

I bandi per reclutare i Funzionari dei Beni Culturali però tra i requisiti di partecipazione richiedevano inspiegabilmente, oltre la laurea specialistica o magistrale, o diploma di laurea, nelle discipline richieste per ciascun profilo professionale anche il possesso di: .

– un diploma di specializzazione,
– un dottorato di ricerca
– o un master universitari di II livello esclusivamente di durata biennale.
 .
Tale previsione aveva, sin da subito, destato delle perplessità nella pletora di concorrenti interessati al concorso. Molti di loro, quindi, si sono rivolti al nostro studio legale al fine di poter partecipare alle prove alle quali sono stati poi regolarmente ammessi (anche in assenza di tali requisiti) grazie ai provvedimenti cautelari. Grazie alla pronuncia definitiva del Consiglio di Stato di qualche giorno fa si è messa la parola fine alla vicenda: chi, superando tutte le prove si è collocato come idoneo o vincitore nelle rispettive graduatorie potrà permanervi perchè il massimo organo di Giustizia Amministrativa ha accolto pienamente la nostra tesi.

Mibact, titolo di studio illegittimo: la sentenza

 
Nello specifico – si legge nelle motivazioni della sentenza – “i criteri del bando impugnati non risultano proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito. In particolare, per quel che rileva in questa sede, non risulta giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laura, ed in particolare di un master di II livello della durata biennale – con esclusione quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale – in relazione allo specifico profilo di Funzionario per la promozione e comunicazione”.
 
In generale deve essere confermato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098)”.
 

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17/01/2018

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