È stata appena pubblicata l’Ordinanza n. 207 del 2018, con cui il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019 (clicca qui per l’atto originale) a seguito dell’intesa del 07/03/2018 siglata dal MIUR e dai sindacati che ha disposto la proroga, limitatamente all’anno scolastico 2018/2019, del Contratto sulla mobilità a.s. 2017/2018.
In particolare, il ruolo della predetta Ordinanza è quello di dettare disposizioni di dettaglio per quanto attiene le modalità, il termine di presentazione e i documenti da allegare alle relative domande, rispetto alle linee di indirizzo e ai criteri della mobilità del personale, compiutamente disciplinati dai richiamati contratti collettivi.
L’Ordinanza indica aprile come mese utile per la presentazione della domanda da parte del personale docente, ed in particolare il periodo tra il 3 e il 26 aprile 2018.
Mobilità 2018/2019, le illegittimità riscontrate
Purtroppo, dal contenuto dell’Ordinanza si evince che il MIUR abbia deciso di continuare a perpetrare le medesime illegittimità riscontrate nelle precedenti mobilità e già vittoriosamente denunciate in passato dal nostro Studio legale, da sempre al fianco dei docenti, presso le Autorità giudiziarie di volta in volta competenti.
Il MIUR, in particolare, ha ancora una volta omesso di computare nel punteggio il servizio per-ruolo prestato nelle scuole paritarie e di riconoscere la precedenza di cui all’art. 33 della L. 104/1992 nell’ambito della mobilità interprovinciale.
In riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, si rileva che la tabella A2 allegata al CCNI 2017/2018 ha previsto l’attribuzione di 6 punti ai fini della mobilità unicamente in riferimento al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, con esclusione, dunque, del servizio prestato nelle scuole paritarie.
Tale esclusione risulta essere illegittima poiché posta in violazione della normativa a tal uopo rilevante ed in contrasto con la giurisprudenza formatasi sul punto sia nei Tribunali ordinari (Tribunali Ordinari di Catania, Caltagirone, Foggia, Locri, Messina, Napoli Nord, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Termini Imerese, Velletri, Vittoria), sia presso le Giurisdizioni amministrative competenti, nonché, finanche al Consiglio di Stato che, in riferimento alle passate Ordinanze di mobilità che avevano considerato non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ha statuito in sede cautelare di accogliere le doglianze dei ricorrenti circa la violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015 e del D.M. n. 94 del 2016.
Con riguardo, invece, al mancato riconoscimento nell’ambito della mobilità interprovinciale della precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/1992 – richiamati dall’art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994 – si rileva l’illegittimità dell’Ordinanza n. 207 del 2018 e dell’art. 13 del C.C.N.I 2017/2018, i quali non consentono di usufruirne ai docenti interessati alla mobilità interprovinciale.
Pertanto, tutti i docenti che sono figli referenti unici di genitori disabili in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) e che per tale ragione intendono partecipare alla mobilità interprovinciale al fine di assistere siffatti familiari, non potranno godere del diritto di precedenza legislativamente previsto.
Ebbene, tale limitazione, si pone in aperto contrasto con il dato normativo rilevante, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104/1992.
Pertanto, anche tale omissione costituisce una chiara ed evidente illegittimità, atteso che, al contrario di quanto previsto dall’Ordinanza e dal C.C.N.I., le disposizioni legislative non operano alcuna differenziazione tra diversi tipi di mobilità territoriale. D’altronde, anche a prescindere dalle previsioni normative, la scelta del MIUR di agevolare in tal senso i docenti della mobilità provinciale invece che i docenti della mobilità interprovinciale appare evidentemente irragionevole ed ingiustamente discriminatoria, nella misura in cui garantisce maggiore tutela a coloro i quali si troverebbero comunque viciniori al soggetto familiare da tutelare, negandola del tutto ai docenti che, invece, prestano servizio in un’altra provincia.
Anche sotto questo profilo, non ci si può esimere dal rilevare come diverse siano state le vittorie ottenute presso le competenti sedi giurisdizionali ordinarie (tra le altre, i Tribunali Ordinari di Brindisi, Cagliari, Lodi, Messina, Potenza, Ravenna, Roma, Termini Imerese, Vercelli).
Mobilità 2018/2019, assistenza e tutela
Al fine di proteggere i docenti interessati dalle illegittimità perpetrate dal MIUR, lo studio legale Leone – Fell offre tutta l’assistenza necessaria a partire dalla compilazione corretta della domanda di mobilità 2018/2019, nonché per la predisposizione degli eventuali reclami avverso le “notifiche” per il mancato riconoscimento dei servizi e/o delle precedenze fatte valere dagli stessi, nonchè, infine, per la predisposizione dei ricorsi da proporre presso le autorità giurisdizionali competenti avverso l’Ordinanza o all’esito delle procedure di mobilità.
Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui
Per maggiori informazioni e per una consulenza invia una mail a [email protected]
Per rimanere aggiornato iscriviti al nostro gruppo facebook “Scuola, Precariato e Concorsi”.
Per non perderti le notizie più importanti, clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter. Riceverai, direttamente nella tua casella di posta elettronica, notizie sulle nostre campagne legali in corso, informazioni utili su tasse e rimborsi, banche e mutui, diritti dei consumatori, scuola, sanità, oltre a informazioni dettagliate su bandi e concorsi pubblici, e molto altro ancora.
08/05/2024