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Mobilità e 104, docente con genitore disabile trasferita nella sede scelta!

mobilitàIl giudice del lavoro ha accolto il ricorso di una docente, nostra ricorrente, a cui non era stata accettata la domanda di trasferimento. La docente aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza per poter assistere la madre, disabile grave, residente insieme a lei in provincia di Agrigento.

Al rigetto della sua istanza, la docente, in qualità di referente unico della madre portatrice di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92, aveva contattato il nostro Studio legale per ottenere la precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali.

L’art. 33, comma 5 della legge n. 104/92 precisa che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Un diritto questo confermato anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: “La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità”. Il tutto per tutelare la salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti.

Pertanto, la previsione del CCNI mobilità del personale docente, laddove esclude la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da handicap in situazione di gravità in sede di mobilità interprovinciale, riconoscendola solo per le operazioni di mobilità provinciale, appare discriminante e non coerente, in quanto nega la maggior tutela proprio a quei docenti che siano stati assegnati a sedi lontane dalla loro residenza.

Proprio per tali ragioni, il giudice del lavoro ha accolto il ricorso e condannato l’amministrazione scolastica ad assegnare la ricorrente ad una sede di servizio a lei spettante in base al diritto di precedenza riconosciutole, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda.

Pertanto, tutti i docenti che sono referenti unici di disabili in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) e che per tale ragione partecipano alla mobilità interprovinciale al fine di assistere siffatti familiari, potranno aderire al nostro ricorso e far valere il proprio diritto.

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09/12/2020

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