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Mobilità telematica, per il Tar un algoritmo non può scegliere le sedi di destinazione

mobilitàEra stata stabilizzata e immessa in ruolo in qualità di docente di scuola secondaria a Pozzuoli, ma l’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 l’aveva costretta a partecipare alla procedura di mobilità. Assegnata in Liguria, la docente aveva però proposto ricorso e i giudici del Tar le hanno dato ragione.

Secondo il Tar “è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola. Al riguardo ha ritenuto la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione”.

Un algoritmo, dunque, non può mai tutelare e garantire i candidati.Ad essere inoltre vulnerato – scrivono ancora i giudici – non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l’obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all’art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l’assenza della motivazione non permette inizialmente all’interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentale”.

Anche secondo il nostro Studio legale “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”.

Pertanto, chiunque si trovi nelle medesime condizioni, può contattare il nostro Studio legale per ottenere la dovuta tutela.

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15/05/2019

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