Cerca

Ricalcolo pensione (art. 54), ok della Corte dei conti Liguria al ricalcolo per ex Capo della polizia penitenziaria

Era andato in pensione nel dicembre 2017 come Capo della Polizia penitenziaria, con il sistema misto. Non ritenendo corretto il calcolo della propria pensione ha proposto ricorso per ottenere la rideterminazione del trattamento con l’applicazione delle aliquote previste per il personale militare dall’art. 54 del Dpr n. 1092/1973, anziché di quelle di cui all’art. 44. La Corte dei conti della Liguria ha accolto e ordinato all’Inps il ricalcolo della pensione.

La legge 8 agosto 1995 n. 335, all’art. 1, comma 1, per il calcolo dei trattamenti pensionistici, ha introdotto il principio della “commisurazione dei trattamenti alla contribuzione”. Per gli iscritti che alla data del 31/12/1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, il comma 13 ha stabilito che la pensione venga liquidata interamente con il sistema retributivo. Per i soggetti che, come il ricorrente, al 31/12/1995 non avevano maturato i 18 anni di anzianità contributiva, la legge ha previsto l’adozione del cosiddetto sistema misto, disponendo al comma 12 dello stesso articolo che la pensione sia determinata dalla somma:

  1. a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
  2. b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Con il ricorso, l’ex capo della Polizia penitenziaria non contestava l’applicazione del sistema misto, bensì l’aliquota di rendimento per quella parte di pensione calcolata con il sistema retributivo con riferimento all’art. 44, anziché all’art. 54 che precisa che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile”.

In altre parole, l’art. 54 detta i criteri di determinazione della pensione per il personale militare, mentre l’art. 44 riguarda la determinazione della pensione del personale civile.

Pertanto, la Corte dei conti, ha accolto il ricorso e obbligato l’Inps al ricalcolo della pensione con la corretta aliquota per il personale militare.

Se sei un militare in pensione e desideri verificare la tua posizione, contatta il nostro studio, inviando una mail a [email protected]

Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui

newsletter

Vuoi ricevere le notizie direttamente nella tua mail? Clicca qui e iscriviti alla newsletter

08/07/2019

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!