Una guardia di pubblica sicurezza, arruolata nel 1981 e in quiescenza dal 2012 con decorrenza 2016, era andata in pensione con un’anzianità di oltre 36 anni. Ma per la parte retributiva gli era stata considerata un’aliquota inferiore al 44%. La Corte dei Conti dell’Umbria ha accolto il ricorso e disposto il ricalcolo!
Secondo la difesa dell’Inps “l’art. 54 si limiterebbe ad attribuire un ulteriore beneficio solo a coloro che siano cessati con 15 anni ma non abbiano ancora 20 anni di servizio. Poiché l’anzianità del ricorrente è superiore ai 20 anni, tale modalità di calcolo non può essere applicata al caso di specie”.
Per il giudice, “è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota al 44% vada applicata a colore che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, senza che, d’altra parte, possa escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto dell’assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995″.
Pertanto, la Corte dei Conti dell’Umbria ha accolto il ricorso e disposto il ricalcolo della pensione!
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22/04/2022